venerdì, Marzo 31, 2023

Cambio denominazione del Comune di Capaccio. I consiglieri dell’opposizione diffidano gli enti competenti

Capaccio. Cambio di denominazione del Comune di Capaccio. La diffida dei consiglieri comunali di minoranza Gennaro De Caro, Pasquale Cetta, Franco Tarallo, Nino Pagano e Franco Longo che di seguito riportiamo come da comunicato stampa.

“Noi sottoscritti De Caro Gennaro, Cetta Pasquale, Franco Tarallo, Pagano Carmelo, Franco Longo, nelle vesti istituzionali di Consiglieri Comunali presso il Comune di Capaccio, ci rivolgiamo alle LL.SS. affinché possano valutare le considerazioni che vengono di seguito esposte prima di proseguire nella discussione ed eventuale approvazione del testo della proposta di legge “Cambio di denominazione Comune di Capaccio in Comune di Capaccio-Paestum. Reg.Gen.87.”;
 
Precisiamo che non stiamo chiedendo nulla se non un po’ di tempo, cautela e attenzione per la valutazione di questa che è un’altra storia rispetto a quella raccontata dall’Amministrazione Comunale di Capaccio (SA). Talché sappiate ciò che sta veramente accadendo in questa terra ed abbiate miglior comprensione degli scenari e delle situazioni reali in cui si consuma questa “contesa”, evitandoVi, nel futuro, affermazioni e comportamenti irriflessivi che potrebbero determinare un innalzamento delle tensioni sociali, peraltro già in atto in questa Comunità.
 
E di modo che, quando sarete chiamati in aula per dare il Vostro voto, lo facciate con ancor più ampia cognizione di causa tenendo conto in particolar modo della “volontà” espressa anche dal Consiglio Comunale nella seduta del 31.03.2016, di cui vi invitiamo a leggere attentamente il verbale.
 
Com’è noto alle LL.SS., la proposta di legge del cambio di denominazione del Comune di Capaccio in Capaccio Paestum è stata avanzata d’iniziativa dei Consiglieri regionali De Pascale, Ricchiuti, Maraio, Piscitelli, Longobardi e Iannale.
 
Siamo di fronte ad un nuovo disegno di legge per il quale sussiste l’obbligo di osservare l’intera procedura di cui alla L.R. n.54 del 29.10.1974, ivi incluso l’espletamento del referendum consultivo tra la popolazione di Capaccio previsto dall’art.14 dello Statuto regionale (approvato con L.R. n.6 del 28.05.2009), che al comma 2, stabilisce: “Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali”.
 
Orbene la I^ Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale ha richiesto con nota del 25.11.2015, prot.n.874 il parere di cui all’art.8 della L.R. n.54 del 29.10.1974.
 
Il Consiglio Comunale di Capaccio, nella seduta del 31 marzo 2016 ha espresso detto parere con una maggioranza risicata, n.8 voti favorevoli n.5 contrari (Non hanno partecipato alla seduta n.3 consiglieri di maggioranza).
 
Nel corso della suddetta seduta consiliare, fra le accese discussioni, veniva, tra l’altro, asserito che, con l’espressione del parere del Consiglio comunale, l’iter poteva ritenersi concluso dal momento che, nel frattempo, con il collegato alla finanziaria regionale del marzo scorso, era stata approvata un’aggiunta all’art.9 della L.R. n.25 del 30.04.1975 di un comma (il 2 bis) che rendeva non più necessario il referendum consultivo tra la popolazione; impedendo dunque che i cittadini capaccesi potessero dire la loro su questo processo di “stravolgimento” posto in essere dal Sindaco in carica.
 
In realtà il nuovo codicillo prevede che “In caso di elezione del nuovo Consiglio regionale sono fatti salvi…. i risultati dei referendum consultivi già svolti nel biennio precedente alle elezioni del nuovo Consiglio…..”.
 
Pertanto è di palmare evidenza che, in ragione del principio tempus regit actum, la suddetta norma (palesemente in contrasto peraltro con le disposizioni dello statuto regionale e del regolamento del consiglio regionale) non può evitare l’espletamento del referendum consultivo sul disegno di legge di cui qui si argomenta.
 
Essa, infatti, approvata ed entrata in vigore nel marzo del 2016, potrà eventualmente valere solo per i risultati dei referendum consultivi già svolti nel biennio precedente alle elezioni del “nuovo Consiglio regionale”, vale a dire del Consiglio che sarà eletto nella prossima tornata elettorale regionale, non di quello in carica eletto prima dell’entrata in vigore della norma stessa. (ndr La legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (articolo 25 Costit., articolo 2 codice penale) (Art.11 preleggi-Efficacia della legge nel tempo).
 
Quindi in ordine alla proposta di legge all’esame della I^ Commissione, e di cui qui si sta trattando, sussiste l’obbligo di indire tra la popolazione di Capaccio il prescritto referendum consultivo di cui alla L.R. n.25 del 1975.
 
In ragione di quanto sopra esposto, sul piano procedimentale permane l’irricevibilità della proposta di legge da parte del Consiglio Regionale e la conseguente improcedibilità per mancanza dei requisiti formali e sostanziali sopra descritti.
 
Ritenuto, pertanto, attesa la delicatezza del tema trattato, di invocare il rispetto del corretto procedimento e del principio democratico dell’autonomia locale, oltre al riguardo delle prerogative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale, ai quali bisogna restituire larga, piena e libera manifestazione della volontà decisionale;
 
-che, peraltro, è necessario prevenire conflitti che cominciano già ad affiorare tra la popolazione e che potrebbero minare alla radice la tenuta stessa del tessuto sociale cittadino;
 
DIFFIDIAMO
 
il Presidente del Consiglio Regionale e gli Onorevoli Consiglieri Regionali a non procedere nella discussione e nella eventuale approvazione della proposta di legge di cui è questione, non prima dell’avvenuto espletamento della consultazione referendaria prevista dalla legge.
 
Il tutto affinché vengano tutelati e rispettati i diritti e l’attività non solo degli scriventi, ma dell’intera popolazione capaccese, oltre che garantite la correttezza, l’efficienza, l’efficacia e dell’economicità dell’operato della Commissione e del Consiglio Regionale intero, la cui inosservanza potrebbe dare adito a più che probabili contese di carattere giurisdizionale.
 
Dichiariamo, sin d’ora, la disponibilità ad essere ascoltati per ulteriori informazioni e notizie sui fatti sopra enunciati.

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