Le persone anziane possono avere bisogno di ricevere una prestazione vitalizia di denaro, periodica e continuativa, in cambio del trasferimento di un bene mobile, immobile o della cessione di un capitale, traendo beneficio dalle somme ricevute e reimpiegandole per le proprie necessità. La rendita vitalizia è il contratto con il quale un soggetto (vitaliziante) si obbliga a corrispondere a un altro soggetto (vitaliziato) una prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili (la rendita), per tutta la durata della vita del beneficiario della rendita o di una o più persone indicate. La rendita può essere costituita anche a favore di più persone. Può anche essere costituita a favore di un terzo. Può inoltre essere costituita a titolo oneroso, o per donazione o per testamento. Con la rendita vitalizia a titolo oneroso il vitaliziante si obbliga a corrispondere al vitaliziato la rendita quale corrispettivo della cessione di un bene mobile, immobile (es. la casa d’abitazione) o di un capitale. In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il vitaliziato non può richiedere la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del vitaliziante affinché dalla vendita si ricavi una somma che assicuri il pagamento della rendita; una scelta dettata dalle finalità assistenziali che caratterizzano la rendita vitalizia. Il vitaliziato può chiedere la risoluzione del contratto se il vitaliziante non ha dato o ha diminuito le garanzie pattuite. Tuttavia le parti, a tutela del vitaliziato, possono prevedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento, anche inserendo apposita clausola o condizione risolutiva di inadempimento. Nella rendita vitalizia costituita per donazione il vitaliziato riceve la corresponsione della rendita mentre il vitaliziante non riceve alcuna controprestazione. La rendita vitalizia a titolo oneroso è un contratto aleatorio. Questo contratto pur non essendo espressamente previsto nel codice civile, è ammissibile in base al principio dell’autonomia privata.
L’imprenditore ha sempre l’obbligo di controllare la corretta applicazione del piano di sicurezza
L’art. 5 del Decreto Legislativo 185/1999 disciplina il diritto di recesso del consumatore nei contratti a distanza. Il cliente ha diritto di recedere, senza alcuna penalità e senza l’obbligo di specificarne il motivo, entro il termine di 10 giornilavorativi decorrente dal giorno di ricevimento del bene da parte del consumatore o, nelcaso di acquisto di un servizio, dal giorno della conclusione del contratto o, in entrambii casi, dal giorno del ricevimento della conferma scritta delle informazioni di cui all’art.4, purché entro tre mesi dalla conclusione stessa. Se il fornitore non ha soddisfatto l’obbligo di cui all’art. 4, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore e per iservizi, dal giorno della conclusione del contratto. Salvo diverso accordo fra le parti, il consumatore non può recedere dal contrattoa distanza se la fornitura del servizio acquistato ha già avuto inizio prima della scadenzadel termine di dieci giorni di cui sopra, se il prezzo dei beni o dei servizi acquistati è legato alle fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario, se i beni sono personalizzati o rapidamente deteriorabili (per esempio, alimentari freschi) o per loro natura non possono essere rispediti (è il caso, ormai classico ed importantissimo, dei beni digitalizzabili acquistati e scaricati in FTP – File Transfer Protocol dal sito del venditore su Internet3, per es., musica, immagini, software, e-book o libri elettronici, ecc.), per la fornitura di quotidiani o periodici, per i servizi di scommesse o lotterie. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta all’indirizzo della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata anche con telegramma, telex o fax, ma deve essere confermata con raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive (art. 5, 4° comma). Esercitato il recesso, il consumatore deve restituire il bene già consegnato secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine di restituzione non può essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Le spese di restituzione del bene (di solito, spese di spedizione) sono le uniche a carico del consumatore. Il fornitore dovrà, invece, restituire al consumatore le somme da questo versate entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso, vale a dire dal giorno del ricevimento della raccomandata A.R. o del messaggio inviato con gli altri strumenti di comunicazione sopra citati e poi confermato con raccomandata A.R. (art. 5, commi 5°, 6° e 7°).
Il beneficiario può essere nominato anche a mezzo testamento
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Editore Associazione culturale L'Impegno. Direttore/responsabile Carmine Galdi
Reg. Trib. Sa n.1041 del 22.02.1999.
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Tel. 0828 302801
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