Cassazione. “Prescrizione crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto”

Articolo scritto avv. Corrado Spina – prof. a contratto Università dell’Aquila

Interessante Sentenza della Corte di Cassazione, la quale con la pronuncia del 6 settembre 2022 n. 26246 ha così stabilito “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 (Fornero) e del decreto legislativo n. 23 del 2015 (Jobs Act), mancando dei presupposti di predeterminazione certa della fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 298, n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”
La vicenda trae origine da una richiesta di due lavoratrici del settore alimentare, dipendenti di un’azienda con più di 15 dipendenti in regime di stabilità reale, le quali chiedevano la liquidazione delle differenze retributive loro spettanti per il lavoro straordinario notturno, in quanto ormai eccedenti la prescrizione quinquennale.
I giudici di primo (Tribunale) e secondo (Corte di Appello) grado ritenevano prescritti i crediti, in quanto si era in presenza di un regime di stabilità reale ove la prescrizione decorre dalla maturazione del diritto, ovvero in costanza di rapporto di lavoro.
La corte di Cassazione, invece, ha valutato che i lavoratori, a seguito delle recenti riforme del diritto del lavoro, fossero meritevoli di tutela obbligatoria, per cui la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Infatti, il principio della Suprema Corte fa riferimento sia alla Legge Fornero e sia al Jobs act che hanno diminuito notevolmente le tutele dei lavoratori, oggi più che mai non protetti nei confronti del datore di lavoro e quindi contraenti più deboli.
In breve, per i dipendenti di imprese con più di 15 lavoratori la prescrizione dei crediti decorreva, di mese in mese, durante lo svolgimento del rapporto, mentre, per chi prestava attività lavorativa in aziende fino a 15 dipendenti, la prescrizione cominciava a decorrere solo dopo il licenziamento o le dimissioni.
Il legislatore aveva giustificato questa differenza in virtù della considerazione che i lavoratori delle piccole realtà aziendali sarebbero stati esposti a possibili ritorsioni (o anche al licenziamento), nel caso in cui avessero avanzato richieste di differenze retributive, per quanto legittime, nel corso del rapporto di lavoro.
Di conseguenza con la cessazione dell’attività lavorativa, queste eventuali ripercussioni negative non sarebbero state più possibili.

Pertanto il principio espresso dalla Cassazione è molto innovativo, poiché riconosce che le ultime riforme del diritto del lavoro non sono state favorevoli ai lavoratori, anche per quelli che prestano attività lavorativa in aziende superiore a 15 unità; nel senso che anche loro possono subire potenziali ritorsioni del datore di lavoro.
Infine, si ricorda che tale principio espresso dalla Suprema Corte non si applica ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, ma solo ai lavoratori di aziende private.

Articoli simili

SEGUICI

20,575FansMi piace
5,500FollowerSegui
1,090IscrittiIscriviti

Ultimi articoli