L’avv. Corrado Spina interviene sul contratto di lavoro sportivo

Articolo dell’Avv. Corrado Spina

Per lavoratore sportivo, ex art. 25 D. Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, si intende l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a.. Sono, inoltre, considerati tesserati della società, ma non lavoratori sportivi, i professionisti per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o ordini professionali, tra cui medici, infermieri, terapisti, ecc. Tutti sono considerati lavoratori subordinati, al pari dei metalmeccanici e similari, anche se con retribuzioni diverse, in specie atleti ed allenatori di società professionistiche. In virtù di queste considerazioni, il Governo ha emanato il  Decreto legge del 30 giugno 2025 n. 96, il quale con l’art. 11 ha modificato l’art. 26 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, che stabiliva il termine massimo per la stipula del contratto di lavoro subordinato sportivo. Tale norma prevede  che il contratto de quo può contenere l’apposizione di un termine finale non superiore ad otto anni dalla data di inizio del rapporto, invece di cinque come era disciplinato nella precedente formulazione.  E’ inoltre ammessa sia la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti e sia la cessione del contratto, prima della scadenza del termine, purché  vi sia consenso tra le parti. Dal punto di vista fiscale, invece, non cambia nulla poiché le società possono ammortizzate il costo dell’operazione (cartellino) sempre  nel tempo massimo di cinque anni. Una durata così lunga, può essere accettata dal lavoratore sportivo solo in cambio di alte retribuzioni, per fare un esempio il contratto di sponsorizzazione del campione di  Tennis Sinner con una nota azienda di abbigliamento sportivo ha una durata di 10 anni, con un valore di 150 milioni di Euro.  In ogni  caso, un contratto di lavoro così lungo tende a difendere le società contro i rischi derivanti dall’applicazione dell’art. 17 del Regolamento FIFA sullo Status dei calciatori, ovvero le conseguenze della risoluzione del contratto senza giusta causa. Con tale modifica, si cerca di tutelare le società, le quali  per mezzo del  tesseramento di lunga durata possono stabilire il costo del cartellino in caso di trasferimento dell’atleta. Tuttavia, si rappresenta che ai sensi dell’art. 17 l’atleta, senza che vi sia una giusta causa, si può svincolare unilateralmente al proprio club, pagando un indennizzo, a condizione che siano trascorsi più di tre anni dalla stipula del contratto se di età inferiore a 28 anni e due se di età superiore. Si ricorda, altresì, che il contratti di lavoro subordinato sportivo si realizzano quasi esclusivamente, con qualche eccezione, nel settore professionistico, in quanto in quello dilettantistico poche società possono permettersi di avere in busta paga dei dipendenti. Per concludere, il legislatore a partire dalla legge 23 marzo 1981 n. 91 e da ultimo il Decreto Legge 30 giugno 2025 n. 96, sta provando a regolamentare un intero sistema sportivo, sconosciuto alla maggioranza del Paese, ma di enorme importanza per gli aspetti economici – sociali che tramanda ai circa 15 milioni di italiani, tesserati alle varie Federazioni del CONI.  

Articolo dell’Avv. Corrado Spina

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