martedì, Gennaio 20, 2026

Unioni Civili tra persone dello stesso sesso: ecco come fare

Le unioni civili, tra persone dello stesso sesso, sono disciplinate dalla legge 20 maggio 2016, n. 76. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, relativo al Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile, è possibile celebrarle. Può essere richiesta da due persone maggiorenni dello stesso sesso all’ufficiale dello stato civile del Comune di loro scelta ed ognuno deve dichiarare:

  • il proprio nome e cognome, con data, luogo di nascita, cittadinanza e residenza;
  • di non essere legati ad un vincolo matrimoniale o ad altra unione civile;
  • di non essere interdetto per infermità di mente;
  • di non essere zio e nipote e la zia e la nipote;
  • di non essere stato condannato in via definitiva per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

L’ufficiale dello stato civile, verificati i requisiti, verbalizza la richiesta e la sottoscrive unitamente agli interessati, che l’invita, a comparire di fronte a sé in una data, per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

Le due persone, nel giorno fissato, congiuntamente, alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del Comune, dichiarano di voler costituire un’unione civile e che non sussistono cause impeditive.

A questo punto l’ufficiale di stato civile dichiara che con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso i due acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.

Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambi sono tenuti, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti stabiliscono l’indirizzo della vita familiare, fissano la residenza comune ed hanno il potere di attuare l’indirizzo concordato a registrazione degli atti dell’unione civile eseguita mediante iscrizione nel registro provvisorio delle unioni civili.  L’unione civile verrà annotata nell’atto di nascita di ciascuna delle parti. A tal fine, l’ufficiale che ha redatto il processo verbale di cui sopra lo trasmette immediatamente al Comune di nascita di ciascuna delle parti, conservandone l’originale nei propri archivi.

Le parti possono rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale e del cognome d’adottare. L’unione civile può essere sciolta consensualmente comunicandolo all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza di una delle parti o del Comune presso cui è iscritta o trascritta la dichiarazione costitutiva dell’unione. L’accordo è iscritto nel registro provvisorio delle unioni civili ed è annotato negli atti di nascita di ciascuna delle parti, a cura dei competenti uffici. Naturalmente, se ci sono contrasti, ognuno potrà rivolgersi all’autorità giudiziaria per lo scioglimento dell’unione civile.

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