giovedì, Marzo 30, 2023

Rendita vitalizia, un sistema per salvaguardare la terza età

Le persone anziane possono avere bisogno di ricevere una prestazione vitalizia di denaro, periodica e continuativa, in cambio del trasferimento di un bene mobile, immobile o della cessione di un capitale, traendo beneficio dalle somme ricevute e reimpiegandole per le proprie necessità. La rendita vitalizia è il contratto con il quale un soggetto (vitaliziante) si obbliga a corrispondere a un altro soggetto (vitaliziato) una prestazione periodica di una somma di denaro o di una certa quantità di altre cose fungibili (la rendita), per tutta la durata della vita del beneficiario della rendita o di una o più persone indicate. La rendita può essere costituita anche a favore di più persone. Può anche essere costituita a favore di un terzo. Può inoltre essere costituita a titolo oneroso, o per donazione o per testamento. Con la rendita vitalizia a titolo oneroso il vitaliziante si obbliga a corrispondere al vitaliziato la rendita quale corrispettivo della cessione di un bene mobile, immobile (es. la casa d’abitazione) o di un capitale. In caso di mancato pagamento delle rate di rendita scadute, il vitaliziato non può richiedere la risoluzione del contratto, ma può far sequestrare e vendere i beni del vitaliziante affinché dalla vendita si ricavi una somma che assicuri il pagamento della rendita; una scelta dettata dalle finalità assistenziali che caratterizzano la rendita vitalizia. Il vitaliziato può chiedere la risoluzione del contratto se il vitaliziante non ha dato o ha diminuito le garanzie pattuite. Tuttavia le parti, a tutela del vitaliziato, possono prevedere la risoluzione del contratto in caso di inadempimento, anche inserendo apposita clausola o condizione risolutiva di inadempimento. Nella rendita vitalizia costituita per donazione il vitaliziato riceve la corresponsione della rendita mentre il vitaliziante non riceve alcuna controprestazione. La rendita vitalizia a titolo oneroso è un contratto aleatorio. Questo contratto pur non essendo espressamente previsto nel codice civile, è ammissibile in base al principio dell’autonomia privata.


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