Articolo scritto da:
avv. Corrado Spina
prof. a contratto Università dell’Aquila
Interessante Sentenza della Corte di Cassazione, la quale con pronuncia del 15 settembre 2021 n. 24955 ha stabilito che “Il coniuge separato ha diritto all’Assegno Sociale di cui alla legge n. 335/1995 pur avendo rinunciato, in sede di separazione dei coniugi, al mantenimento e senza aver dato prova di essersi attivato per ottenere la modifica delle condizioni di separazione”
La vicenda trae origine da una richiesta dell’Assegno Sociale da parte di una signora, che in sede di separazione non aveva richiesto il mantenimento all’ex marito.
La stessa presentava domanda all’INPS per ottenere l’Assegno Sociale ai sensi della legge n. 335/1995, in quanto non percepiva redditi.
La sede territoriale dell’Ente Previdenziale ed Assistenziale respingeva l’istanza della signora, per cui la medesima adiva il Tribunale per farsi riconoscere il diritto.
Il giudice di primo grado rigettava la domanda e la signora impugnava la decisione innanzi alla Corte di Appello, la quale invece accoglieva il ricorso e riconosceva il diritto della medesima a percepire l’Assegno Sociale.
A tale pronuncia, veniva presentato ricorso in Cassazione da parte dell’INPS ed i giudici di legittimità con la sentenza n. 24955/2021 rigettavano la domanda e confermavano il diritto del coniuge separato a percepire l’indennità assistenziale
L’assegno sociale, di cui all’art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, costituisce una prestazione assistenziale erogata a soggetti con età superiore a 67 anni, in possesso di un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.
Esso è rivolto ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del comune di residenza, ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007), ai cittadini extracomunitari titolati di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
L’Assegno Sociale, inoltre, non è reversibile ai familiari superstiti.
Il beneficio ha carattere provvisorio, in quanto ogni anno viene effettuata una verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza.
L’importo dell’assegno per l’anno 2021 è pari a 460,28 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5.983,64 Euro annui, mentre è di 11.967,28 Euro, se il soggetto è coniugato.
Hanno diritto all’assegno in misura intera i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito e i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’assegno.
Hanno diritto all’assegno in misura ridotta i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno (5.983,64 Euro) ed i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno e il doppio dell’importo annuo dell’assegno (11.967,28 Euro).
L’assegno Sociale ha lo scopo meramente assistenziale e la sua erogazione fa fronte allo stato di bisogno del cittadino che riceve tale indennità, in quanto non ha i contributi previdenziali sufficienti per la pensione.
La Corte di Cassazione, investita della fattispecie, ha espresso un importante principio, secondo il quale la rinuncia da parte della ex moglie al mantenimento non è frutto di un accordo finalizzato a costituire artatamente una situazione di bisogno onde fruire di tale indennità, quanto piuttosto di una motivazione di altra natura, quale la necessità di porre fine ad ogni collegamento con una esperienza coniugale negativa.
Pertanto l’Assegno Sociale, pari a 460 Euro circa mensili, ha solo un carattere assistenziale, per cui i coniugi separati che non hanno altro reddito possono richiedere all’Inps tale indennità.
Per concludere, compito delle istituzioni è quello di effettuare i dovuti e necessari controlli affinché le separazioni dei coniugi non siano fittizie ed abbiano l’unico scopo di creare un danno a carico della collettività (truffa).
avv. Corrado Spina
prof. a contratto Università dell’Aquila











