mercoledì, Ottobre 9, 2024

Avv. Corrado Spina. Le ultime dalla Cassazione. Autovelox, nel verbale va sempre indicato il decreto prefettizio

La Corte di Cassazione con Sentenza del 27ottobre  2020 n. 23551 ha stabilito che “In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocità mediante “Autovelox”, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra un vizio di motivazione che pregiudica il diritto di difesa, che non è rimediabile nella eventuale fase di opposizione“.

La vicenda trae origine da un verbale di accertamento, ricevuta da un automobilista, elevato dalla Polizia Municipale di Arborea (OR) in ordine alla violazione dell’art. 142, co. 8, del Codice della Strada, per aver circolato con il proprio veicolo alla velocità di 16 Km/h, il limite di velocità  di70 km/h vigente sulla strada provinciale SP49.

Il Giudice di Pace di Terralba (OR), a cui si era ricolto il cittadino,  accoglieva l’opposizione ritenendo l’ illegittimità  dell’accertamento, in quanto compiuto tramite rilevamento a distanza della violazione del limite di velocità, senza la presenza degli accertatori, in difetto dell’autorizzazione del competente organo municipale.

Il Tribunale di Oristano, in riforma della sentenza di primo grado,  stabiliva la validità del verbale di accertamento  sulla base della circostanza che non esisteva una Delibera della competente Autorità amministrativa che avesse previsto l’installazione di postazioni di rilevamento automatico della velocità all’esterno del perimetro urbano.

A seguito di  tale decisione l’automobilista proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione.

Preliminarmente si deve osservare che l’utilizzo degli autovelox nei centri urbani è consentito solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse ed automatiche possono considerarsi legittime solo su strade urbane a scorrimento e strade provinciali, previa autorizzazione del Prefetto.

Infatti, il Codice della Strada prevede la contestazione immediata dell’infrazione, tuttavia ammette la contestazione differita solo quando la strada ha caratteristiche tecniche che rendono pericoloso l’arresto del mezzo per la notificazione della violazione.  

La disciplina normativa prevede che mentre nelle autostrade e strade extraurbane principali gli organi di polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi di controllo del traffico (Tutor – Autovelox), in caso di strade extraurbane secondarie e delle strade urbane a scorrimento è necessaria un’apposita autorizzazione del Prefetto. In ogni caso tale provvedimento deve osservare i requisiti previsti ex  lege, non potendo il Prefetto  far riferimento a criteri diversi dal Codice della Strada.

Tale autorizzazione deve prevedere  l’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale sono state individuate le strade in cui può essere effettuato il rilevamento con i dispositivi di controllo (autovelox o tutor), senza obbligo di contestazione immediata.

La Corte di Cassazione, investita della fattispecie, ha espresso un importante principio, secondo il quale il verbale di accertamento deve indicare gli estremi del Decreto Prefettizio che ha autorizzato l’installazione di autovelox all’esterno del perimetro urbano.

Tale specificazione è doverosa, in quanto pregiudica il diritto di difesa del cittadino, il quale deve essere in grado di conoscere le strade in cui sono installati i dispositivi di controllo, nella fattispecie fuori dal perimetro urbano, che sono state autorizzati dal Prefetto.

Per concludere, quando si riceve una  multa per eccesso di velocità, per prima cosa  bisogna accertare la tipologia di strada ove è avvenuta la violazione al Codice della Strada, poi verificare se l’infrazione è avvenuta in presenza di una postazione fissa o mobile ed infine ricordare che solo per le prime, aventi le caratteristiche previste ex lege, è possibile la contestazione differita (spedizione postale).

Quando non si è in presenza di tali requisiti è possibile impugnare il verbale di accertamento, per aver superato i limiti di circolazione, innanzi all’Autorità Giudiziaria.

                                               avv. Corrado Spina

                                                                       prof. a contratto Università di Salerno

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