Battipaglia. Covid 19, il prof. Spina spiega chi può chiedere la C.I.G.

L’art. 1 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 20, prevede un’ulteriore proroga per la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga per tutti gli imprenditori che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa per l’emergenza epidemiologica Covid -19.

I datori di lavoro possono richiedere la concessione di nove settimane di CIG in deroga, prorogate di altre nove per il periodo compreso tra il 13 luglio ed il  31 dicembre 2020.

Nel caso in cui, la richiesta di CIG in deroga, avvenuta in virtù della Legge 24 aprile 2020 n. 27, sia stata concessa per le nove settimane successive al 12 luglio, queste vanno imputate alle prime nove settimane, di cui al presente Decreto legge.

Le ulteriori nove settimane sono permesse unicamente agli imprenditori che erano stati autorizzati ad usufruire delle precedenti nove settimane di CIG in deroga.

Tuttavia, i datori di lavoro che richiedono altre nove settimane di CIG sono obbligati a versare un contributo addizionale, pari a:

  1. al 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  2. al 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i datori che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

In ogni caso, il Contributo Addizionale non è dovuto per gli imprenditori che hanno subito una riduzione del fatturato superiore al 20%.

Inoltre, il  co. 8 dell’art. 1 del D.L 14 agosto 2020 n. 20 prevede Il trattamento di Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) in deroga anche per gli Operai Agricoli.

Tale beneficio viene concesso a tutti i lavoratori agricoli per una durata massima di 50 giorni, per il periodo compreso tra il 13 luglio ed il 31 dicembre 2020.

L’art. 3 del D.L. 14 agosto n. 20 stabilisce che i Datori di lavoro, che avendo in passato richiesto la CIG in deroga e che ora riprendono l’attività lavorativa, sono esonerati dal versare in contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020 con esclusione dei contributi INAIL.

Di pari passi con la Cassa Integrazione Guadagni (CIG) in deroga vi è il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.

Pertanto, tutti i licenziamenti avvenuti per tale motivazione possono essere revocati, purché il datore di lavoro contestualmente faccia richiesta di CIG in deroga  a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.

Infine le preclusioni e le sospensioni del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, non si applicano alle aziende che hanno cessato l’attività, alla messa in liquidazione dell’attività senza continuazione ed a seguito di accordi sindacali, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo.

Per concludere, il divieto di licenziamento per motivazione inerenti all’azienda viaggia di pari passo con la richiesta di CIG in deroga, al fine di evitare che il lavoratore possa trovarsi privo di reddito in questo periodo di COVID-19.

Tuttavia, nel caso in cui vi sia una modesta o nessuna riduzione di fatturato è richiesto all’imprenditore un contributo addizionale per il pagamento della CIG in deroga. 

                                                                                                                                                                                                                                              avv. Corrado Spina

                                                                                                                                                                                                                                 prof. a contratto Università di Salerno

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