Tutti i cittadini residenti nel Comune, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10 della Legge n. 287/51 e non ricadenti in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste al successivo art. 12 della medesima legge, possono scriversi negli appositi Albi dei giudici popolari (entro le ore 12 del 2 agosto 2021). L’Ufficio di giudice popolare è obbligatorio, possono chiedere l’iscrizione i residenti in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; licenza di scuola media, rispettivamente, di primo grado per i giudici di Corte di Assise, e di secondo grado per quelli delle Corti di Assise d’appello. Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare: i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario; gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio; i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione. Gli interessati devono produrre apposita domanda per essere iscritti in uno o ambedue gli elenchi che, distintamente per ciascuna delle Corti, saranno formati dalla Commissione Comunale competente ex art. 13 Legge n. 287/51. La domanda, va redatta utilizzando gli appositi modelli reperibili sul sito internet del Comune di Battipaglia nella sezione Elettorale – Avvisi e presso l’Ufficio elettorale comunale.