I dipendenti pubblici che omettono volontariamente di timbrare il cartellino commettono i reati di falsa attestazione della presenza in servizio e di truffa aggravata. Le condotte censurate ai furbetti del cartellino sono quelle pratiche fraudolente legate all’uso del badge, i quali pur risultando formalmente presenti sul luogo di lavoro, di fatto non svolgono la prestazione lavorativa. Queste azioni costituiscono anche illeciti disciplinari, trattandosi di gravi inadempimenti degli obblighi di diligenza e fedeltà del dipendente. L’assenteismo fraudolento è punito dalle disposizioni vigenti (D.lgs. 116/2016, attuativo della legge delega n. 124/2015) con il licenziamento per giusta causa. Il comma 1-bis all’art. 55-quater del TU del pubblico impiego recita: “costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l’amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta”. Il comma 3-quinquies (inserito nell’art. 55-quater) considera illecito disciplinare punibile con il licenziamento anche l’inerzia “senza giustificato motivo dei dirigenti che abbiano acquisito conoscenza del fatto”: l’omessa attivazione del procedimento disciplinare e l’omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare costituiscono una forma di favoreggiamento.










