sabato, Settembre 14, 2024

Lottizzazione S. Lucia. La Cassazione annulla le condanne all’arch. Di Cunzolo e all’ing. Busillo (vedi sentenza)

Lottizzazione Santa Lucia, la Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna della Corte di Appello di Salerno, che riconosceva responsabili per i reati contestati all’ing. Attilio Busillo e all’arch. Bruno Di Cunzolo, rinviandoli per un nuovo giudizio dinanzi alla Corte di Appello di Napoli. Il presidente Liberati Giovanni della Terza sezione penale e il relatore Mengoni Enrico nelle loro 16 pagine di sentenza “suggeriscono” al giudice di merito, in sede di rinvio, che Di Cunzolo e Busillo vanno assolti, spiegandone anche le motivazioni in fatto e in diritto. Stessa cosa per Giuseppe Pontecorvo, che pur avendo beneficiato della prescrizione in primo grado, aveva ricorso in Cassazione soprattutto per l’aspetto non personale ma urbanistico della complessa vicenda. La Cassazione ritiene che il legale rappresentante della Slam srl non ha nessuna responsabilità penale sul piano personale poiché è subentrato nel permesso di costruire ottenuto da altri. Puntualizza, però, che quella parte del complesso immobiliare di Santa Lucia (lotto B) necessitava del piano di lottizzazione o di un piano particolareggiato.

L’intervento edilizio complessivo ha riguardato la realizzazione di 18 edifici, per circa 330 unità immobiliari e con volumetria assentita per circa 86mila metri cubi, idoneo ad accogliere tra 1200-1300 persone.

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza dell’8/7/2021 della Corte di appello di Salerno (la quale aveva riformato la pronuncia emessa il 14/12/2018 del Tribunale), che dichiarava Attilio Busillo colpevole della contravvenzione di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e Bruno Di Cunzolo colpevole dello stesso reato, oltre che di due condotte di cui all’art. 323 cod. pen., e li condannava alle pene indicate nel dispositivo; i reati contestati a Giuseppe Pontecorvo, Michelangelo Guardigni, Gaetano Oliva e Maria Gabriella Camera, per contro, erano dichiarati estinti per prescrizione (alla quale Busillo e Di Cunzolo avevano rinunciato).

Leggi la sentenza della Corte di Cassazione

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