Battipaglia. Pompa di benzina in Via Domodossola, 9 consiglieri comunali di minoranza chiedono la revoca della delibera di Giunta n. 79 dell’8.4.2022. Atto amministrativo con il quale l’esecutivo cittadino ha stipulato una convenzione con la Cascone C. srl per la costruzione di un distributore di benzina in cambio di un pezzo di terra “donato” all’ente locale per destinarlo a verde pubblico.
La richiesta di revova è contenuta in una mozione presentata e sottoscritta da Azzurra Immediata, Gaetano Marino, Giuseppe Cuozzo, Luigi D’Acampora, Domenico Zottoli, Antonio Visconti, Alessio Cairone, Giuseppe Provenza e Maurizio Mirra.
La discussione, che si preannuncia infuocata, sarà il secondo punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale fissato dal presidente dell’assise Angelo Cappelli per lunedì 14 ottobre 2024 (prima convocazione ore 18 e 30).
L’opposizione, assieme al Comitato Prima Battipaglia ed altre associazioni, è stata sempre contraria all’iniziativa intrapresa dalla società privata ed avallata dall’Amministrazione comunale anche se fino a questo momento non è stato rilasciato il permesso a costruire.
Nel frattempo, ci sono state proteste, ricorsi al Tar, dubbi interpretativi e pareri cotrastanti nell’ambito dello stesso procedimento amministrativo e soprattutto sul nulla osta dei vigili del fuoco, più volte rimodulato.
A luglio scorso inoltre è stata notificata ordinanza cautelare, sia di natura reale che personale, dal Giudice per le Indagini preliminari su richiesta della Procura della direzione distrettuale antimafia.
Pertanto, l’area interessata, compresa quella diventa di proprietà di Palazzo di Città, è stata sottoposta a sequestro penale preventivo poiché secondo gli inquirenti il terreno sui dovrebbe sorgere il distributore di benzina sarebbe stata acquistato con soldi di provenienza illecita.
A fronte di tutte queste problematiche i 9 consiglieri comunali chiedono al sindaco e alla Giunta un impegno nel parlamentino cittadino affinché provvedano a revocare la delibera, che è l’atto presupposto per il rilascio del permesso di costruzione della pompa di benzina.
Questa è la mozione integrale presentata
Sig. Presidente del Consiglio
Sig.ri Assessori in qualità di componenti la Giunta Comunale
Oggetto: Mozione ex art. 29 Regolamento disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale avente ad oggetto la revoca della delibera di Giunta comunale n. 79 dell’8.4.2022 e di tutti gli atti connessi, collegati alla luce dei fatti nuovi e successivi alla presentazione e discussione della precedente mozione prot. 39896 del 30.05.2022 avente il medesimo oggetto.
I sottoscritti Azzurra Immediata, Gaetano Marino, Giuseppe Cuozzo, Luigi D’Acampora, Domenico Zottoli, Antonio Visconti, Alessio Cairone, Giuseppe Provenza e Maurizio Mirra, tutti nella loro specifica qualità di consiglieri comunali, in relazione alla delibera di Giunta comunale n. 79 dell’8.4.2022;
PREMESSO CHE
(IN PUNTO DI FATTO: L’ITER AMMINISTRATIVO IN SINTESI)
con mozione prot. 39896 del 30.05.2022 gli scriventi proponevano di dare indirizzo al Sindaco e alla Giunta affinché lo stesso organo si rideterminasse in merito alla delibera di Giunta comunale n. 79 dell’8.4.2022, con la quale era stata approvata “Convenzione urbanistica disciplinante l’acquisizione di aree a standard e la realizzazione di opere di urbanizzazione, sia di comparto a compensazione degli oneri di urbanizzazione che extra comparto a totale carico del soggetto attuatore “extra oneri”, comunque funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica ad autorizzarsi, con connesso trasferimento di oneri manutentivi in capo al soggetto attuatore e/o sui aventi causa; Approvazione schema di convenzione urbanistica; soggetto richiedente Cascone C. S.r.l.”, con la revoca della suddetta delibera e successiva caducazione di tutti gli atti ad essa connessi e consequenziali;
la mozione veniva portata in discussione nel corso del consiglio comunale del 16.06.2022 all’esito del quale, dopo approfondita discussione, il Sindaco proponeva di disporre “un supplemento istruttorio su tutti i dubbi sollevati dai consiglieri nei loro interventi, così come da registrazione entro 30 giorni gli uffici predisporranno il complemento istruttorio e lo consegneranno al Presidente del consiglio comunale. Non sarà rilasciato alcun titolo autorizzativo prima della specifica seduta di consiglio comunale che sarà appositamente convocato per valutare il supplemento istruttorio” (cfr. pag. 11-12 delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 16.6.2022).
CONSIDERATO CHE
(SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEI VIGILI DEL FUOCO)
Su espressa richiesta di alcuni rappresentanti della comunità locale, che hanno dato seguito al movimento di opinione sorto in città, contrario alla realizzazione del sopra richiamato progetto, il Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno procedeva con la “sospensione del provvedimento autorizzativo prot. n. 28778 del 30.11.2022, al fine di valutare in maniera più congrua ed approfondita le questioni rappresentate” atteso che la documentazione prodotta dalla parte privata, a corredo del progetto presentato, “fotografa una realtà che si discosta da quella precedente, in termini di destinazioni d’uso dei fabbricati limitrofi all’area dell’impianto, oltre che a rettificare, anche in modo lieve, le distanze di sicurezza esterne a seguito di ulteriore rilievo e verifica in campo, con l’ausilio di strumentazioni elettroniche”. Si richiedeva, quindi, “per dirimere ogni dubbio ed evitare eventuali dinieghi in sede di sopralluogo” una verifica da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Battipaglia (cfr. allegati n. 1)
Quest’ultima veniva regolarmente effettuata da parte del responsabile del responsabile dell’ufficio Controlli edilizi i cui esiti venivano cristallizzati nella relazione di sopralluogo a sua firma (cfr. allegato n. 2).
CONSIDERATO ANCORA CHE
(PARERI NEGATIVI DELL’UFFICIO TECNICO)
successivamente agli approfondimenti dell’Ufficio Tecnico, venivano redatti ben n.4 provvedimenti amministrativi, a firma del responsabile del servizio Viabilità e mobilità sostenibile; con esito negativo rispetto alla conformità del progetto al parametro normativo di riferimento: parere istruttorio prot. n. 542 del 3.01.2023; parere istruttorio prot. n. 11762 del 7.02.2023; riscontro prot. n. 31560 del 6.04.2023 confermato con nota prot. n. 83404 del 9.10.2023.
Il complesso iter amministrativo si concludeva con il provvedimento ex art. 10 bis della legge 241/90 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della “richiesta autorizzazione unica/permesso a costruire per la realizzazione di un impianto carburanti liquidi e gassosi (metano) con annesse attività complementari per uso pubblico”, come rimodulata, sulla base di tutti i pareri negativi espressi dei settori competenti e di cui, in particolare, alla relazione istruttoria tecnico-giuridica prot. n. 26118 del 17.10.2023 (cfr. allegati 3).
VALUTATI INFINE CHE
lo scorso luglio, recenti fatti di cronaca hanno interessato il sig. C.C., legale rappresentante della C. s.r.l., come è emerso dal comunicato stampa diffuso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno in data 10.07.2024 e da altri articoli apparsi su note testate giornalistiche locali (cfr. all. 4). Sembrerebbe che sia stato disposto un provvedimento di sequestro dell’area interessata dall’intervento di trasformazione urbanistica, di cui alla delibera di Giunta comunale n. 79 dell’8.4.2022, non impugnata dinnanzi al Tribunale del Riesame.
Dagli articoli di stampa pubblicati nei giorni seguenti a tale evento, si evincerebbe che l’Ente abbia già formalmente acquisito dal privato quelle particelle di cui, come stabilito nella convenzione, sarebbe dovuto diventare proprietario solo successivamente alla realizzazione, da parte della summenzionata società di alcuni interventi a favore della collettività, compensando, altresì, in tal modo anche gli oneri di urbanizzazione dovuti secondo il calcolo di cui al computo metrico allegato alla delibera di Giunta n. 79.
Inevitabilmente, infatti, tali accadimenti hanno implicato che il nome del comune di Battipaglia sia stato associato a gravi quanto sconcertanti ipotesi di reato, con conseguenze notevoli sotto il profilo della compromissione dell’immagine dell’Ente e dell’impatto negativo che tutto questo ha determinato sull’opinione pubblica. Del resto, i cittadini attraverso l’intervento di diverse associazioni, aveva già manifestato in diversi modi il suo dissenso nei confronti di questa iniziativa privata. Anche Enti sovraordinati, quali la Provincia in prima battuta ed il Ministero dell’istruzione e del merito, di recente chiamato in causa, hanno fatte proprie le medesime perplessità dei cittadini invitando il comune a valutare attentamente la decisione di istallare un distributore di carburanti nelle aree adiacenti ad un plesso scolastico (cfr. all. 5).
I recenti accadimenti, in quanto fatti sopravvenuti alla stipula della convenzione di cui alla delibera n. 79, per tutto quanto premesso, giustificano una nuova valutazione dell’interesse pubblico sotteso alla scelta di stipulare una convenzione secondo le modalità di cui alla delibera di giunta n. 79.
ATTESO QUINDI CHE
(IN PUNTO DI DIRITTO: REVOCA IN AUTOTUTELA[1] DELLA DELIBERA N. 79 DELL’08.04.2024 E SUOI PRESUPPOSTI APPLICATIVI)
Gli elementi in fatto sopra descritti giustificano la revoca in autotutela della delibera di Giunta n. 79 dell’08.04.2024 per le motivazioni che seguono.
Invero, l’istituto giuridico della revoca, disciplinato all’art. 21 quinquies della legge 241/90, costituisce espressione del potere di riesame ad effetti eliminatori dell’atto amministrativo ma presuppone un vizio di merito e non di legittimità: il provvedimento è quindi inopportuno e non illegittimo.
L’art. 25, comma 1, lett. b) ter), nn. 1) e 2), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, ha modificato la prima parte della norma in esame, disponendo che la revoca per mutamento della situazione di fatto ovvero per la nuova valutazione dell’interesse pubblico originario è possibile soltanto se, rispettivamente, il mutamento fosse “non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento” e non vengono in rilievo “provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”.
L’attuale formulazione della norma prevede, dunque, che “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge”.
In questo ambito generale si inserisce anche l’art. 11 della legge n. 241 del 1990, il quale dispone che, in presenza di accordi pubblici, “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato”. Sebbene tale potere venga qualificato come recesso, in realtà si tratta di un potere di revoca.
Il provvedimento deve contenere un’adeguata motivazione.
Per quanto attiene agli effetti del provvedimento di revoca, essi non sono retroattivi (efficacia ex nunc), venendo in rilievo un potere che incide non sull’atto ma sul rapporto per ragioni di opportunità. È lo stesso art. 21 quinquies a prevedere che “la revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti”.
Il primo presupposto, quindi, è che vi sia un vizio di merito e, dunque, una ragione di opportunità che non è sindacabile in sede giudiziale.
A tal proposito, si possono distinguere due tipi di revoca: la revoca per sopravvenienze e la revoca ius poenitendi.
La revoca per sopravvenienze presuppone la sopravvenienza di motivi di pubblico interesse ovvero il mutamento della situazione di fatto che, a seguito della riportata modifica del 2014, deve essere non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento.
In particolare, la seconda ipotesi, quella nella quale va ricondotto il caso di specie, è strettamente correlata alla prima sia perché la sopravvenienza dell’interesse pubblico è spesso conseguenza di un mutamento della situazione di fatto, sia perché quest’ultimo deve comunque implicare la rilevanza di nuovi interessi pubblici.
La revoca espressione di uno ius poenitendi si realizza nel caso in cui l’amministrazione proceda ad una nuova valutazione dell’interesse pubblico originario[2].
Il secondo presupposto, implicito nella norma, è costituito dalla valutazione dell’affidamento ingenerato nei destinatari del provvedimento (vedi il considerato successivo). Non è previsto, diversamente da quanto avviene in caso di annullamento d’ufficio, un limite all’esercizio di tale potere in coerenza con la natura di un potere ancorato, essenzialmente, alla sussistenza di mutamenti che si realizzano nella fase di attuazione del rapporto e in qualunque momento di essa.
Il terzo presupposto, eventuale, è rappresentato dall’obbligo dell’amministrazione di corrispondere un indennizzo nel caso in cui la revoca abbia recato pregiudizi. Sul punto si è chiarito che “la revoca senza indennizzo non è illegittima, poiché la mancata previsione dell’indennizzo, di cui all’art. 21 quinquies l. n. 241/90 in un provvedimento di revoca, non ha efficacia viziante o invalidante di quest’ultima, ma semplicemente legittima il privato ad azionare la pretesa patrimoniale innanzi al giudice amministrativo che potrà scrutinarne i presupposti”[3].
CONSIDERATO IN PARTICOLARE
(MANCANZA DI UN LEGITTIMO AFFIDAMENTO INGENERATO DAL PRIVATO IN RELAZIONE AGLI ATTI POSTI IN ESSERE FINO AD OGGI DAGLI ORGANI E DAI SETTORI DEL COMUNE DI BATTIPAGLIA)
Nessun affidamento è sorto in capo al privato sottoscrittore della convenzione approvata con la delibera n. 79.
Il principio di affidamento rappresenta un principio fondamentale dell’azione amministrativa, potendo essere definito come la protezione di una situazione giuridica generata in capo al privato da un precedente comportamento di un determinato soggetto (nella specie, pubblica amministrazione o legislatore) che lo ha indotto a confidare nel conseguimento di un determinato risultato.
Secondo la ricostruzione seguita nel nostro ordinamento[4], il fondamento di tale principio è da rinvenirsi nel generale principio di buona fede. Pertanto, l’affidamento che viene in rilievo è il “legittimo affidamento”, quale limite all’esercizio dei poteri pubblici a tutela della buona fede stessa, che va bilanciato con altri principi generali. Pertanto, al fine che qui interessa, il comportamento del privato stesso e il suo stato di buona fede, incide sulla possibilità di ritenere sussistente un suo interesse che possa rientrare nell’ambito di protezione delle norme attributive del potere pubblico e quindi, come detto, diventare limite all’esercizio di quest’ultimo.
Nel caso di specie, il comportamento del “soggetto attuatore” (società C. C. s.r.l.), non giustificherebbe la sussistenza, in capo allo stesso, di una posizione legittimo affidamento da tutelare. Il progetto inizialmente presentato dal privato e sul quale si è espressa la volontà dell’Ente di sottoscrivere la convenzione, sulla base di valutazioni tecniche cristallizzate nei provvedimenti amministrativi e nei rispettivi pareri di regolarità tecnica rilasciati ai sensi dell’art. 49 TUEL, ha riguardato un progetto non conforme allo stato dei luoghi. Tanto è vero che successivamente alle denunce in tal senso da parte di note associazioni cittadine vi è stata, da un lato la revoca da parte del Vigili del Fuoco dell’autorizzazione precedentemente rilasciata e, dall’altro, il parere negativo da parte del responsabile della viabilità del comune di Battipaglia prot. 542 del 3.01.2023.
Tutto questo ha causato notevoli ritardi, da imputare esclusivamente al privato stesso, nell’iter amministrativo finalizzato alla realizzazione dello schema complessivo contenuto nella sottoscritta convenzione che intanto, all’art. 17, ha previsto che “il soggetto attuatore e/oi suoi eventuali aventi causa saranno tenuti a rispettare tutti i termini di cui alla presente convenzione e saranno responsabili di ogni ritardo e la conseguente modifica del cronoprogramma siano dovuti a eventi non imputabili agli stessi, così come disciplinato dall’art. 15 del D.p.r. n. 380/2001 e smi”, alla luce del quale va valutato il comportamento del soggetto richiedente già sotto questo primo aspetto.
IN CONCLUSIONE
Sussiste da un lato il presupposto per l’esercizio di un potere di revoca (rectius recesso dalla convenzione) di tutti gli atti rilasciati al privato, alla luce di una nuova valutazione dell’interesse pubblico non più corrispondente a quello iniziali per fatti sopraggiunti non riconducibili alla sfera di azione della p.a. Se, da un lato, la revoca è legittima, dall’altro il comportamento tenuto dal privato esclude che in capo alla p.a. procedente possano sussistere gli estremi di una responsabilità per lesione dell’affidamento del privato la cui condotta, non conforme ai canoni di correttezza e buona fede, ha escluso la nascita di una aspettativa tutelabile alla conservazione degli atti ampliativi della sua sfera giuridica[5].
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, IN PUNTO DI FATTO E DI DIRITTO
CHIEDONO AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE IMPEGNANDO
IL SINDACO E LA GIUNTA
A revocare la delibera di Giunta comunale n. 79 dell’8.4.2022 e tutti gli atti connessi e consequenziali, alla luce delle nuove e rilevanti circostanze in fatto, intervenute successivamente alla delibera di consiglio comunale n. 49 del 16.06.2022 al fine di tutelare i diritti dei cittadini di Battipaglia e l’immagine della nostra città.
Battipaglia, in data del protocollo
[1] Fonte: Manuale di diritto amministrativo, vol. I, quarta edizione, a cura di Vincenzo Lopilato, Giappichelli editore.
[2]Sul punto, la dottrina ha tentato di circoscrivere questa ipotesi ai casi in cui la p.a. abbia effettuato un nuovo supplemento istruttorio.
[3] Cfr. Cons Stato, sez. V, 21 aprile 2015, n. 2013.
[4] In quello tedesco, al contrario, il presupposto del rispetto del principio di affidamento si basa su quello del principio della certezza dei rapporti giuridici e prescinde quindi dall’accertamento della buona fede in capo al privato.
[5] Cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 29.11.2021, n. 21: in tema di tutela del legittimo affidamento del privato, la giurisprudenza di recente ha chiarito che ciò sia possibile solo nel caso in cui in capo allo stesso siano da escludere profili di colpa ai sensi dell’art. 1338 c.c. solo qualora in capo a quest’ultimo non siano