sabato, Dicembre 13, 2025

Battipaglia. Litoranea. Ordinanza antiprostituzione fino al 30 settembre 2025. Per i trasgressori 500 € di sanzione

Battipaglia. Ordinanza sindacale contingibile e urgente contro la prostituzione. Il provvedimento della prima cittadina dispone che dal 15 marzo al 30 settembre 2025 sono vietate le prestazioni sessuali a pagamento sulla fascia costiera. Un’iniziativa di Cecilia Francese, nella sua qualità di ufficiale di governo, per contrastare le forme di meretricio ed i gravissimi effetti di allarme e turbativa per la sicurezza pubblica. Pertanto, al fine di salvaguardare il regolare svolgimento dell’attività turistica, come ogni anno, è stato imposto il divieto di frequentare le prostitute sulla SP175. Tre i divieti.

  1. Divieto a chiunque di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco ad offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;
  2. divieto a chiunque di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e/o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;
  3. divieto a chiunque alla guida di veicoli, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale al fine di porre in essere i comportamenti finalizzati a soffermarsi con prostitute.

La violazione prevista al punto 3 comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30.04.1992, (Nuovo Codice della Strada), Titolo V con sanzione  amministrativa pecuniaria da un minimo di € 42,00 ad un massimo di € 173,00.

Le violazioni previste ai sopra riportati punti 1 e 2, ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 500,00 (cinquecento/00).

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