BATTIPAGLIA. Non importa se l’impresa opera da cinquant’anni o se a lamentarsi è un solo vicino: la tutela della salute pubblica prevale sempre sulle logiche produttive. È quanto stabilito dalla Seconda Sezione del TAR Campania (Salerno) con la sentenza n. 774/2026, che ha respinto il ricorso presentato dalla S.I.O.S. (Società Industria Olearia Salernitana S.r.l.) contro un’ordinanza del Comune di Battipaglia. La vicenda nasce a seguito di un controllo dell’ARPAC, che nel novembre 2021 aveva rilevato emissioni sonore superiori ai limiti di legge presso lo stabilimento di estrazione olio di sansa in località Bardascine. Sulla base di quei rilievi, la Sindaca di Battipaglia aveva emanato un’ordinanza contingibile e urgente, imponendo alla società misure di contenimento acustico e una sanzione di 1.000 euro. La società aveva impugnato il provvedimento sostenendo, tra i vari motivi, che mancassero i presupposti dell’urgenza poiché nell’area era presente un unico edificio abitativo, peraltro costruito — a dire della ricorrente — successivamente all’impianto industriale. I giudici amministrativi (Presidente Gaetana Marena, Estensore Roberto Ferrari) hanno smontato punto per punto le tesi della difesa. Il TAR ha ribadito che il potere di ordinanza del Sindaco non richiede necessariamente un pericolo per un’intera collettività. Anche il disturbo a una singola famiglia o a una sola persona giustifica l’intervento urgente a tutela della salute. Non conta se la fabbrica è nata prima delle case circostanti. Il diritto a non subire immissioni rumorose nocive prescinde dalla data di costruzione degli immobili o dalla loro regolarità urbanistica. I giudici hanno confermato la legittimità dei rilievi ARPAC effettuati senza preavviso. “L’effetto sorpresa” è stato definito indispensabile per evitare che l’azienda possa alterare il normale ciclo produttivo durante le misurazioni. Respinta anche la richiesta della S.I.O.S. di classificare la zona come “esclusivamente industriale”. Secondo il TAR, la presenza di abitazioni e attività commerciali nelle vicinanze rende corretta la classificazione in Classe IV (aree di intensa attività umana), soggetta a limiti acustici più stringenti rispetto alle zone industriali pure. Il ricorso è stato dunque respinto integralmente, confermando la sanzione e l’obbligo per l’azienda di adeguare i propri macchinari per garantire il silenzio e la salute dei residenti. Per la cronaca, nelle more dei procedimenti amministrativi, si legge nella sentenza, la società ricorrente oltre a pagare la sanzione pecuniaria ha apportato le richieste misure di contenimento disposte nell’ordinanza impugnata, dandovi sostanzialmente piena esecuzione.










