Battipaglia. Botti: il divieto vale solo per le aree pubbliche e i venditori ambulanti. Nei giardini privati e nei negozi resta il “via libera” (Vedi ordinanza)

BATTIPAGLIA – Presentata all’opinione pubblica come un pugno di ferro senza precedenti, la nuova ordinanza sindacale n. 135 firmata dalla sindaca nasconde in realtà vistose zone d’ombra. Se i primi annunci istituzionali parlavano di un “blocco totale e permanente”, una lettura attenta del testo legale svela una realtà molto diversa: non si tratta affatto di un divieto assoluto. Tra cavilli territoriali e concessioni commerciali, il provvedimento rischia di rivelarsi un’operazione d’immagine, utile solo a blindare il percorso delle processioni religiose. La prima grande contraddizione riguarda i luoghi di utilizzo. L’ordinanza vieta lo sparo di petardi, mortaretti e fuochi di libera vendita esclusivamente «sulla pubblica via, in luoghi aperti al pubblico ed esposti al pubblico». Tradotto in termini pratici: accendere una batteria di fuochi d’artificio su un marciapiede, in una piazza o durante il passaggio di una festa patronale farà scattare sanzioni da 25 a 500 euro. Spostandosi però di pochi metri, all’interno di un cortile privato, di un giardino condominiale o di una villa recintata che non sia esposta direttamente alla strada, l’ordinanza perde qualsiasi valore legale. I cittadini potranno continuare a sparare nelle proprie proprietà private, svuotando di fatto l’efficacia del provvedimento contro l’inquinamento acustico e il terrore degli animali domestici. Un altro controsenso normativo emerge sul fronte commerciale. Il documento comunale dichiara guerra ai venditori ambulanti, vietando loro la vendita di qualsiasi materiale pirotecnico su suolo pubblico. Tuttavia, l’ordinanza non tocca minimamente gli esercizi commerciali a posto fisso. Tabaccherie, supermercati e negozi specializzati di Battipaglia potranno continuare a vendere regolarmente i fuochi d’artificio autorizzati e declassificati. Il risultato? Un cittadino potrà tranquillamente acquistare i botti in un negozio del centro, portarli a casa e accenderli legalmente nel proprio giardino privato. Il vero raggio d’azione dell’atto amministrativo emerge chiaramente nelle premesse storiche inserite dalla stessa amministrazione. Il testo ammette esplicitamente che la necessità nasce per contrastare la «diffusa consuetudine del lancio di fuochi d’artificio durante il passaggio delle processioni religiose e delle feste patronali». Più che una rivoluzione ecologista o un piano definitivo per la sicurezza urbana, l’ordinanza n. 135 si configura dunque come una norma specifica per evitare incidenti e caos durante le manifestazioni pubbliche e i cortei di fede. Una misura utile a normare le aree stradali cittadine, ma ben lontana da quel “divieto totale 365 giorni l’anno” sbandierato ai quattro venti e rivelatosi, alla prova dei fatti, un’ordinanza a metà.

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