BATTIPAGLIA – Una sentenza destinata a fare scuola nel mondo delle Casse previdenziali dei liberi professionisti e che tocca da vicino il territorio della piana del Sele. Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro (dott.ssa Anna Maria D’Antonio), ha accolto il ricorso di un noto dottore commercialista battipagliese, stabilendo che la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) non può negare o congelare a tempo indeterminato la pensione di vecchiaia a un iscritto a causa di pendenze contributive, qualora quest’ultimo abbia comunque maturato i requisiti minimi di legge. La vicenda nasce dall’azione legale intrapresa dal professionista della città capofila della piana del Sele, iscritto all’Albo e alla Cassa dal lontano 1984. Al compimento dell’età pensionabile, l’ente previdenziale aveva archiviato la sua domanda a causa di una “perdurante irregolarità contributiva”. La Cassa nel contestare un debito (tra contributi omessi, sanzioni e interessi accumulati tra il 2009 e il 2025) pretendeva l’integrale saldo della posizione prima di erogare qualsiasi prestazione. Di fatto, un blocco totale che lasciava il commercialista senza tutela previdenziale. Il Giudice del Lavoro ha smontato la tesi della Cassa, accogliendo le ragioni del ricorrente. Nella sentenza viene chiarito un principio cardine: l’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati è ampia, ma non può spingersi fino a comprimere il diritto fondamentale alla previdenza sancito dall’articolo 38 della Costituzione. Secondo il Regolamento della CNPADC (art. 31, lett. b), l’accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria scatta al raggiungimento dei 70 anni d’età con almeno 25 anni di contribuzione utile. Poiché la stessa Cassa aveva riconosciuto che il commercialista di Battipaglia poteva vantare 25 annualità “pulite” e valide, il Tribunale ha decretato che il debito maturato su altre annualità (eccedenti il minimo richiesto) non può trasformarsi in una causa di paralisi indefinita del diritto. I contributi non versati non vengono abbuonati al lavoratore e non faranno cumulo per aumentare l’assegno, ma non possono cancellare i diritti già acquisiti sulle annualità regolari. La Cassa conserva il pieno diritto di agire con le vie ordinarie (es. tramite Agenzia delle Entrate-Riscossione) per recuperare il suo credito, ma deve sbloccare la pensione. Per bilanciare la sostenibilità finanziaria dell’ente e la tutela del lavoratore, il Tribunale ha applicato l’istituto della compensazione giudiziale. La CNPADC è stata condannata a liquidare la pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1° maggio 2022 (il mese successivo al compimento dei 70 anni del professionista). Tuttavia, l’ente non verserà direttamente gli arretrati accumulati dal 2022 a oggi nelle mani del commercialista: queste somme verranno trattenute e utilizzate dalla Cassa per scalare, fino a concorrenza, il debito contributivo residuo. Se l’arretrato non dovesse bastare a azzerare il debito, la Cassa potrà continuare a effettuare trattenute sulle mensilità future, ma solo nei limiti consentiti dalla legge.











