ROMA – Con l’ordinanza n. 7743 pubblicata il 30 marzo 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha messo un punto fermo su una questione lungamente dibattuta: chi deve pagare l’IMU quando un contratto di leasing viene risolto, ma l’immobile non viene restituito immediatamente dal locatario?. La vicenda trae origine da quattro avvisi di accertamento notificati nel 2018 dal Comune di Battipaglia al Banco BPM S.p.A.. Il Comune richiedeva il pagamento dell’IMU per gli anni dal 2014 al 2017 su immobili concessi in locazione finanziaria a una società terza. Nonostante il contratto di leasing fosse stato risolto anticipatamente nel 2011, l’istituto di credito sosteneva di non essere il soggetto passivo dell’imposta poiché non era ancora rientrato nel possesso materiale dei beni. La Suprema Corte ha respinto la tesi della banca, confermando l’orientamento ormai consolidato secondo cui la soggettività passiva dell’utilizzatore (il locatario) cessa nel momento esatto della risoluzione del contratto. I giudici hanno chiarito che: L’obbligo IMU per il locatario dura solo per l’intera “durata del contratto”. Una volta risolto il rapporto, il locatario diventa un “mero detentore senza titolo”. Di conseguenza, la responsabilità fiscale torna in capo al proprietario (la società di leasing), a prescindere dal fatto che quest’ultimo abbia o meno recuperato la disponibilità materiale dell’immobile. Sebbene la banca sia stata confermata come debitrice dell’imposta, la Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso riguardante le sanzioni. La Corte ha riconosciuto l’esistenza di una “obiettiva incertezza normativa” dovuta a passati contrasti giurisprudenziali. Proprio a causa di queste iniziali divergenze interpretative tra diverse sentenze della stessa Cassazione nel 2019, i giudici hanno dichiarato non dovute le sanzioni, pur confermando il pagamento del tributo e degli interessi. La sentenza ribadisce un principio di certezza del diritto: per il fisco conta il vincolo contrattuale. Se il contratto di leasing è legalmente terminato, la palla (e l’onere IMU) torna al proprietario, il quale non può invocare la mancata riconsegna per evitare il prelievo fiscale. Le spese di lite sono state interamente compensate tra le parti.











