Battipaglia, sfiducia in Consiglio: servono 12 presenze per la discussione. E se la Sindaca si dimette prima del voto?

BATTIPAGLIA. C’è grande attesa per la seduta del Consiglio Comunale di Battipaglia convocata per giovedì prossimo, 1 ottobre 2026, alle ore 18:30. All’ordine del giorno c’è il punto più caldo della politica locale: la discussione e il voto sulla mozione di sfiducia nei confronti della Sindaca. Tra tecnicismi del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), disposizioni dello Statuto ed articoli del Regolamento comunale, la partita si giocherà non solo sul piano politico, ma anche su quello strettamente numerico. Per fare chiarezza in un labirinto di norme, ecco una guida pratica su cosa serve per aprire la seduta, cosa occorre per far cadere l’amministrazione e cosa succederebbe nell’ipotesi di dimissioni strategiche. Il primo scoglio formale riguarda il “quorum costitutivo”, ovvero il numero legale necessario per rendere valida la seduta e permettere l’inizio della discussione. Molti si chiedono: il Sindaco conta nel calcolo dei presenti? La risposta della giurisprudenza e dell’art. 38 del TUEL è netta: no, la presenza del Sindaco non si computa per il numero legale. Il calcolo della validità della seduta viene effettuato esclusivamente sui 24 consiglieri assegnati al Comune di Battipaglia. La soglia numerica precisa per la prima convocazione (e per l’eventuale seconda) è regolata dagli articoli 56 e 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, ma la regola d’oro è che la prima cittadina non potrà essere considerata come “presenza utile” per raggiungere la quota minima. Senza i consiglieri necessari, la seduta salta. Se la seduta si costituisce validamente, si passa al voto della mozione. In questo caso, le regole della matematica istituzionale (dettate dall’art. 52 del TUEL) impongono due paletti precisi su una base di 24 consiglieri. Per essere presentata, la mozione doveva essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, vale a dire almeno 10 consiglieri (ed è stata firmata dai 12 consiglieri di opposizione). Per essere approvata e decretare la fine della consiliatura, la mozione deve raccogliere la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La quota fatidica è di 13 voti favorevoli, che dovranno essere espressi attraverso un appello nominale (voto palese). Il numero 13 resta fisso e invalicabile. Il giallo delle eventuali dimissioni della prima cittadina: cosa succede nei 20 giorni? Nello scenario politico locale circola un’ipotesi: cosa accade se la Sindaca decidesse di rassegnare le dimissioni prima che la mozione venga discussa e votata in aula? Secondo l’art. 53, comma 3 del TUEL, le dimissioni del Sindaco non hanno un effetto immediato. Diventano efficaci e irrevocabili solo dopo che sono trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Questo significa che in questo “periodo cuscinetto” di venti giorni. La Sindaca non cessa dalla carica e conserva tutte le sue funzioni istituzionali. Non esiste alcun obbligo di astensione e non subentra il Vicesindaco (se non per le ordinarie e temporanee sostituzioni). La Giunta non decade subito e il Consiglio non si scioglie all’istante. La macchina amministrativa resta guidata dalla Sindaca dimissionaria. Poiché la carica è ancora attiva, il Consiglio del 1 ottobre potrebbe comunque discutere la mozione di sfiducia. Solo allo scadere del ventesimo giorno, se le dimissioni non vengono ritirate, scatteranno lo scioglimento automatico dell’assise e la nomina del Commissario prefettizio.

Articoli simili

SEGUICI

20,629FansMi piace
7,024FollowerSegui
1,120IscrittiIscriviti

Ultimi articoli