Il licenziamento disciplinare è la sanzione estrema che il datore di lavoro ha a disposizione per i comportamenti del lavoratore che viola le regole di comportamento stabilite dalla legge, dai contratti collettivi e che non rispetta le norme contenute nel codice disciplinare dell’azienda. Il sindacato di legittimità del giudice riguarda sia la sussistenza dei fatti addebitati al lavoratore, che la loro gravità, ai fini delle proporzionalità della sanzione. A seguito delle numerose riforme intervenute in materia occorre distinguere i regimi di tutela applicabili in caso di licenziamento disciplinare illegittimo di un lavoratore assunto prima del 7 marzo 2015, da quelli che riguardano un lavoratore assunto dopo tale data. Nel primo caso (se l’azienda ha almeno 16 dipendenti), e a prescindere dal vizio individuato, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro a riassumere il dipendente entro il termine di tre giorni, oppure, in mancanza, a versargli un risarcimento, la cui misura viene determinata tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità (tenendo conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del lavoratore, nonché del comportamento e della condizione delle parti). Nel secondo caso, invece, quando non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per insussistenza del fatto contestato o perché il fatto rientra fra le condotte punibili con una sanzione conservativa, il giudice applica la c.d. tutela reale attenuata (reintegrazione nel posto di lavoro e indennizzo commisurato alla retribuzione globale di fatto con il limite di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali per tutto il periodo intercorrente dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione); nelle altre ipotesi in cui non ricorrano gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotta dal datore di lavoro, il giudice applica la c.d. tutela obbligatoria standard (ossia condanna il datore al pagamento di un’indennità risarcitoria in una misura compresa fra 12 e 24 mensilità della retribuzione globale di fatto, tenendo conto dell’anzianità del lavoratore, del numero dei dipendenti, della dimensione dell’attività economica e del comportamento e condizioni delle parti); nel caso in cui il licenziamento disciplinare sia comminato senza il rispetto della procedura prevista dall’art. 7 della legge 300/1970, il giudice dichiara il licenziamento inefficace e applica la cd. tutela obbligatoria ridotta, condannando il datore di lavoro al pagamento di un’indennità risarcitoria compresa fra 6 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto e parametrata in base alla gravità del vizio formale o procedurale commesso.










