Con le nuove tecnologie tutto è possibile, anche essere allo stesso tempo soggetto agente (colui che commette il reato) e parte lesa. Nella nostra società sempre più virtuale l’utilizzo del web è senza sosta più diffuso, basti pensare che se vogliamo sapere se piove o se c’è il sole non alziamo più la testa per guardare il cielo ma guardiamo semplicemente e meccanicamente il nostro smartphon. Tutto comunichiamo e pubblichiamo sul web, anche i nostri dati personali: questo può diventare un problema perché il quotidiano che si vive in internet è una realtà virtuale dagli effetti reali. Sempre più spesso i nostri dati vengono utilizzati da persone senza scrupoli che per facili guadagni non esitano ad impossessarsi della identità altrui per commettere reati tipo la truffa (art. 640 c.p.p.). Persone che si presentano, virtualmente, con una falsa identità o, peggio ancora, con l’identità di altri per vendere beni o servizi che chi compra non riceverà mai. In situazioni come queste avremo due persone danneggiate; la prima, il presunto venditore, dovrà rispondere di un’attività criminosa che non ha mai posto in essere. Sarà costretto a difendersi nei confronti della autorità giudiziaria competente per il reato di truffa. La seconda, il compratore, dovrà attivarsi perché chi di dovere persegua e punisca il colpevole che il più delle volte non corrisponde all’identità dietro la quale si presenta. Evidentemente i danni, soprattutto materiali, sono tanti e in alcuni casi anche importanti. Il consiglio è sempre lo stesso: stare attenti quando si forniscono i propri dati personali e, per chi compra, stare attento a non comprare incautamente dal primo che capita. Per chi non segue questo consiglio e si ritrova a vivere la situazione appena descritta ricordiamo che il nostro ordinamento mette a disposizione strumenti per potersi difendere, evidentemente sarà necessario l’ausilio di un avvocato.











