Battipaglia. Vietato coltivare fave e piselli in città. L’ordinanza

La Sindaca Cecilia Francese, constatato che nel territorio comunale risiede un rilevante numero di persone affette da favismo, e che il solo contatto con fave e/o l’inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH, ordina:

Il divieto assoluto di coltivare fave e piselli nelle zone sotto specificate, ricadenti nel raggio di 300 mt in linea d’aria dalle abitazioni delle persone affette da carenza dell’enzima G6PDH

  1. Viale della Libertà -Via De Gasperi -Via San Gregorio VII;
  2. Via Garigliano — Via Generale Gonzaga; AREA MERCATALE rionale e settimanale; perimetro urbano delimitato dalle seguenti strade : via Roma, via Olevano, Via Roberto il Guiscardo, autostrada SA/RC, Via Marcovaldo, Viale della Pace, Via Sturzo, Via Ferrovia;
  3. Rione Taverna delle Rose
  4. Rione Belvedere con estensione zona Serroni basso e precisamente Via Fosso Pioppo , Via Armellini Via Ligabue Via Mons. Vicinanza Via Ricasoli e strade limitrofi ricadenti nuovamente sull’arteria principale di Via Belvedere ;
  5. Entro 300 mt in linea d’aria dalla strutture utilizzate dal pubblico ossia: ospedali e strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori ed anziani, edifici pubblici compresi cimiteri, impianti sportivi, uffici postali e luoghi di culto, ristoranti e luoghi di divertimento e svago.

Ordina inoltre:

 La segnalazione della coltivazione di fave nelle zone non soggette a divieto, mediante appositi cartelli di dimensioni minime 30×40 cm con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favisimo COLTIVAZIONE DI FAVE ”.

I gestori di attività in cui si procede alla somministrazione di alimenti, sono tenuti alla apposizione di cartelli di dimensioni minime 30×40 cm con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo IN QUESTO ESERCIZIO SI SOMMINISTRANO FAVE e PISELLI”.

Che l’esposizione e la vendita di fave fresche per tutti gli esercizi commerciali, sia in sede fissa che ambulante, avvenga mediante preconfezionamento in contenitori chiusi, nonché all’interno dei luoghi appresso specificati: ospedali pubblici e privati, istituti sanitari, di cura, degenza e riabilitazione, istituzioni scolastiche sia pubbliche che private di ogni ordine e grado, e di edifici pubblici statali, regionali, provinciali, comunali, stadi, uffici postali e luoghi di culto,

E’ fatto obbligo comunque per i titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa sia su aree pubbliche e private, ed ai titolari di pubblici esercizi di dare corretta pubblicità della vendita di fave fresche apponendo appositi cartelli di dimensioni minime 30×40 cm con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO ESPOSTE E/O IN VENDITA FAVE FRESCHE e PISELLI”.

Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni sette dalla data di affissione pubblica della presente ordinanza

L’inadempienza di quanto prescritto darà luogo all’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.

L’inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l’applicazione della sanzione ai sensi del D.Lvo 267/00 e, qualora si ravvisino gli estremi di reato, si darà luogo all’applicazione delle disposizioni dell’art. 650 del c.p. .


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