In deroga al divieto di cui all’art.5 del Cod. Civile è ammesso di disporre a titolo gratuito del rene al fine del trapianto fra persone, nei casi in cui sia l’unica alternativa terapeutica. La deroga è consentita ai genitori, ai figli, ai fratelli germani e non germani del paziente che siano maggiorenni, purché siano rispettate le modalità previste dalla Legge 458/1967. Nel caso che il paziente non abbia consanguinei o nessun consanguineo idoneo o disponibile la deroga può essere consentita anche per altri parenti o per estranei. Le condizioni che la legge prevede per il donatore sono che sia capace di intendere e volere, a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che la donazione comporta. L’atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo ed è sempre revocabile. La legge del 16 Dicembre 1999, n. 483 consente di disporre a titolo gratuito di parti di fegato al fine esclusivo del trapianto tra persone viventi. Mentre la legge del 19 settembre 2012, n. 167 consente il trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino sempre tra persone viventi. Prima dei suddetti trapianti è richiesto il nulla osta del Magistrato del Tribunale competente per territorio.









