Guida in stato di ebbrezza, si può invocare la tenuità del fatto

La particolare tenuità del fatto, applicabile anche alla guida in stato di ebbrezza, va apprezzata tenendo presenti congiuntamente gli indicatori della stessa (modalità della condotta, esiguità del pericolo o del danno, grado della colpevolezza), non basandosi esclusivamente sul tasso alcolemico. La tenuità del fatto è regolato dall’art. 131-bis cod. pen., nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, comma 1, l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Lo stesso legislatore si è preoccupato di precisare che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del comma 1, quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all’età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. Del pari, è stato espressamente formulata la definizione di comportamento abituale; tal’è quello dell’autore che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza o che abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, è di particolare tenuità; ed è comportamento abituale anche quello di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. La Corte di Cassazione Sez. IV Penale, sentenza del 4 dicembre 2018 – 1 febbraio 2019, n. 5009, si è pronunciata sulla tenuità del fatto di una persona colta in stato di ebbrezza alla guida di un’autovettura violando l’art. 186 C.d.S.  Tale causa di non punibilità è configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, e pertanto anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di soglie di punibilità all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266589).


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