Cura Italia. Sospensione mutuo prima casa, come fare

Nel 2007 è stato istituito il Fondo di Solidarietà (legge n. 244 e successive modificazioni) a supporto dei titolari di un mutuo ipotecario prima casa in situazioni di temporanea difficoltà economica (importo massimo di Euro 250.000 come valore di erogazione). Il Fondo di Solidarietà, infatti, consente una sospensione del mutuo – per un massimo di due volte e un periodo complessivo di diciotto mesi – per le seguenti casistiche: cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);  morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80% riferibili al solo mutuatario.  A fronte dell’emergenza sanitaria Covid-19, lo Stato Italiano ha esteso i requisiti di adesione al Fondo di Solidarietà ad ulteriori casistiche. Con il Decreto n. 9 del 2 marzo 2020 (art. 26) viene permesso l’accesso ai destinatari di provvedimenti di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni. Con il Decreto “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 (art. 54) viene estesa per nove mesi la possibilità di adesione al Fondo anche a lavoratori autonomi e liberi professionisti che dimostrino, a mezzo di autocertificazione, una riduzione del fatturato superiore al 33% dell’ultimo trimestre del 2019 causata delle misure introdotte per il contenimento della diffusione del virus. Inoltre, con il nuovo decreto “Cura Italia”, il Fondo si accollerà, relativamente al periodo di sospensione, il pagamento del 50% degli interessi maturati sul debito residuo. Ulteriore novità introdotta dal Decreto riguarda la certificazione ISEE, che non dovrà più essere prodotta. La modulistica necessaria per inoltrare le richieste è reperibile sul portale Consap Spa al seguente link https://www.consap.it/fondi-di-solidarieta/fondo-di-solidarietà-per-i-mutui-per- lacquisto-della-prima-casa/, sul sito sono anche disponibili il dettaglio del regolamento e la documentazione da produrre.  La domanda di sospensione del mutuo, compilata in ogni sua parte, dovrà essere inviata, insieme a tutta la documentazione obbligatoria alla banca mutuante. Una volta ricevuta la richiesta di sospensione dal cliente, la Banca avanzerà la domanda a Consap Spa, la quale, effettuate le verifiche di sua competenza, rilascerà il nulla osta a procedere. Sarà quindi Banca a comunicare l’eventuale accettazione della richiesta al cliente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.


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