L’art. 176 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge dalla Legge 19 luglio 2020 n. 77, ha previsto per i nuclei familiari con ISSE inferiore ai 40.000 Euro un credito di 500 Euro (Bonus Vacanze), utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi (pernottamento, ristorante) offerti dalle imprese turistiche ricettive (Alberghi, Villaggi, Campeggi), nonché Agriturismi e Bed & Breakfast in possesso dei titoli previsti per l’esercizio dell’attività turistica.
Il Credito, utilizzabile da un solo componente del nucleo familiare, è pari a 500 Euro per nucleo familiare; di 300 euro per nuclei di due persone e di 150 Euro per una singola persona.
Il credito è riconosciuto, a pena di decadenza, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Le spese devono essere sostenute in un’ unica soluzione in servizi resi da una singola impresa turistica ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bad & breakfast;
- La somma spesa deve essere documentata da fattura elettronica o documento fiscale, ove deve essere indicato il codice fiscale del soggetto che intende usufruire del bonus;
- Il pagamento, oltra ad essere tracciabile (Bancomat – carta di credito – assegni), deve essere corrisposto esclusivamente dal soggetto che intende usufruire dei servizi.
Tale credito permette uno sconto dell’80% del bonus (400 Euro), mentre il restante 20% (100 Euro) viene utilizzato come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione di redditi.
Per ottenere tale bonus è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica) e faccia la richiesta in forma digitale tramite l’applicazione dei servizi pubblici APP IO. Dopo aver inserimento i dati isee, viene identificato con un codice univoco, a cui viene associato un QR CODE, il quale all’atto del pagamento dovrà essere comunicato all’albergatore che emetterà fattura elettronica o commerciale per i servizi resi.
Per fare un esempio, in caso di servizi pari a 1.000 Euro, dovuti per pernottamenti, pranzi e cene, si corrispondono solo 600 Euro, in quanto l’importo di 400 Euro (80% del bonus) concesso come sconto dal titolare della struttura, verrà utilizzato dallo stesso come credito di imposta per le future compensazioni con i debiti erariali (iva – irpef); mentre la somma di 100 Euro viene utilizzato dal turista come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi.
Per concludere, anche se il Decreto legge è stato approvato solo il 17 luglio 2020, il Bonus vacanze si applica con effetto retroattivo dal 1 luglio 2020.
avv. Corrado Spina
prof. a contratto Università di Salerno











