mercoledì, Settembre 27, 2023

Battipaglia – Comune. Acconto I.M.U., il versamento entro mercoledì 16 giugno (Vedi aliquote ed agevolazioni)

Acconto IMU (Imposta municipale propria),  il versamento scade mercoledì 16 giugno.  Queste le aliquote fissate dal Comune di Battipaglia:

TERRENI AGRICOLI non posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli iscritti nella previdenza agricola 1,06 per cento;

ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9 0,60 per cento;

ABITAZIONE IN COMODATO D’USO 1,06 per cento

ALTRI IMMOBILI 1,06 per cento;

AREE FABBRICABILI 1,06 per cento;

IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO imposta ridotta al 75% 1,06 per cento;

IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO la base imponibile è ridotta del 50% 1,06 per cento;

IMMOBILI STRUMENTALI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA 0,1 per cento;

BENI MERCE POSSEDUTI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE E DESTINATI ALLA VENDITA 0,125 per cento.

Detrazione di Euro 200,00 per l’unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP.

NON è dovuto il versamento dell’IMU per le seguenti categorie di immobili:

– abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; – unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; – casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; – unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano comune unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; – unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 2, comma 4, del vigente regolamento IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 26/10/2020).

AGEVOLAZIONI

– l’art. 1, comma 599, della Legge n. 178/2020, ha disposto l’esenzione della prima rata IMU per:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella categoria D in uso da parte di impese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

 d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; – l’art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, ha disposto la riduzione dell’IMU del 50% per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia;

– l’art. 6-sexies del Decreto Legge n. 41/2021, ha disposto l’esenzione della prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario ai quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, commi 1,2,3,4 del D.L. n. 41/2021.

L’agevolazione spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario o con ricavi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 41/2021. L’agevolazione spetta, altresì, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore del 30% rispetto all’ammontare medio mensile dei corrispettivi dell’anno 2019. L’agevolazione non spetta ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto n. 41/2021 e che hanno attivato la partita iva dopo l’entrata in vigore del citato decreto. Ai soggetti che hanno attivato la partita iva dal 2019 l’agevolazione spetta anche in assenza dei requisiti del calo di fatturato. COMODATO La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nel comune, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9. Il gettito dell’IMU derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D è riservato allo Stato (codice 3925), calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La differenza rispetto all’aliquota deliberata dall’Ente, pari allo 0,30 per cento deve essere versata al Comune di Battipaglia (codice 3930). Il versamento dell’imposta deve eseguirsi esclusivamente mediante modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali). Il codice catastale da indicare è A717. Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale, qualora dovuta, specificando i relativi codici tributo.

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