Il Comune di Battipaglia ha dato il via alla procedura negoziata telematica sotto soglia, tramite R.D.O. aperta sul M.E.P.A., per l’affidamento di servizi legali di gestione del contenzioso amministrativo, attivo e passivo, di primo e secondo grado (TAR e Consiglio di Stato). Sarà l’avvocatura comunale a dare esecuzione all’indirizzo della Giunta comunale che con delibera n. 43 del 23 febbraio 2023 ha dettato le linee guida per giungere all’individuazione del legale (o società di avvocati) che dovrà rappresentare l’ente di via Italia nei giudizi amministrativi. I Servizi legali rientrano, come per legge, in quei procedimenti che devono essere messi a gara ed appaltati. Proposta contrattuale che prevede un’offerta fissa di Euro 36mila per 3 anni (durata del servizio previsto), comprensivo di rimborso di spese generali del 15% e di Cassa Avvocati al 4%, ad eccezione dell’Iva secondo l’aliquota vigente al momento dell’emissione della fattura. Prevista anche una parte variabile che spetta in relazione al numero dei giudizi effettivamente patrocinati e in relazioni alle fasi svolte dal professionista. Valore, comunque, stimato dal Comune sulla base dei procedimenti effettuati in passato sulla cifra di Euro 153.900 (media di 45 giudizi anno 2021/2022). Il valore complessivo dell’appalto è di Euro 214mila compreso di euro 16mila per una proroga di tre mesi alla scadenza contrattuale, ma con la riserva di impegnare 260mila euro (somma comprensiva di circa 47mila euro di Iva) nei bilanci 2023/2024/2025. Pertanto Il Comune procederà ad indire una gara mediante procedura negoziata telematica sotto soglia, tramite R.D.O. aperta sul M.E.P.A. ed in deroga all’art. 36, comma 2, del codice dei contratti, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti, mediante invito a tutti gli operatori economici iscritti al M.E.P.A. ed in possesso di idonee qualificazioni, interessati a partecipare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui al precedente art. 4, per l’affidamento, ad idoneo soggetto professionale esterno all’Ente.