Divieto assoluto di coltivare fave e piselli, pubblicata l’Ordinanza sindacale a tutela di persone affette da favismo. Una patologia che al solo contatto con fave e/o l’inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PDH.
Pertanto, la prima cittadina ha inibito tali coltivazioni in queste zone: 1. nel perimetro urbano tra via Roma, Via Olevano, Via Roberto il Guiscardo, autostrada Sa/RC, via Marcovaldo, Viale della Pace, Via Sturzo, Strada ferrata; 2. Nella zona mercato sia giornaliero che settimanale; 3. Rione Taverna delle Rose; 4. Rione Belvedere con estensione alla zona Serroni basso, come delimitata dalle seguenti strade: Via Fosso Pioppo, Via Pirandello, Via Belvedere, Via Ligabue, Via Mons. Vicinanza, Via Ricasoli, Via Serroni; 5. Entro 300 metri in linea d’aria delle strutture utilizzate dal pubblico ossia: ospedali e strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado, istituti residenziali non scolastici per minori e anziani, edifici pubblici, compresi cimiteri, impianti sportivi, uffici postali e luoghi di culto, ristoranti e luoghi di divertimento e svago.
La coltivazione di fave nelle zone non soggette a divieto e negli esercizi di somministrazione di alimenti dovrà essere segnalata mediante appositi cartelli di dimensioni minime 30×40 cm con la seguente dicitura “ Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favisimo COLTIVAZIONE DI FAVE E PISELLI”.
Eventuali colture di fave in atto, nelle aree sottoposte a divieto, dovranno essere eliminate immediatamente e comunque non oltre giorni 5 dalla data di affissione pubblica dell’ordinanza.
L’inadempienza di quanto prescritto darà luogo all’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese agli inadempienti.
L’inottemperanza alle disposizioni descritte nel presente provvedimento è punita con l’applicazione della sanzione ai sensi del D.Lvo 267/00 e, qualora si ravvisino gli estremi di reato, si darà luogo all’applicazione delle disposizioni dell’art. 650 del c.p