“Nell’attesa della formazione dei Piani Educativi Individualizzati, agli studenti diversamente abili concederemo 5 ore di assistenza specialistica”.
E’ la sintesi del provvedimento adottato dal Piano di Zona Sociale S04_1, formato dai Comuni di Battipaglia, Bellizzi ed Olevano Sul Tusciano, a firma del dirigente – coordinatore dr. Giuliano Caso (dipendente Comune di Battipaglia).
Un’azione che ha scatenato le proteste dei genitori di tutti i ragazzi e le ragazze affetti da gravi e certificate patologie (art. 3 comma 3 L.104/92).
Un atto amministrativo in violazione al buon senso e soprattutto alle leggi vigenti in materia.
Al buon senso perché un alunno autistico (o affetto da altra grave patologia) che lo scorso anno scolastico aveva avuto riconosciuto 18 ore, da giugno a settembre non è stato sicuramente miracolato e non è cambiato sicuramente nulla.
Pertanto, dovevano essere concesse le stesse ore e non 5 ore.
Con questa disposizione le istituzioni scolastiche, i Comuni ed i Piani Sociali di Zona, ognuno per la propria parte, violano l’art.3 della costituzione, la legge 104/92 e la legge 328/2000.
La Scuola ha l’obbligo di convocare i membri del G.L.O. al termine di ogni anno al fine di avere già pronto per l’anno successivo il Piano Educativo Individuale per lo studente interessato.
Nel P.E.I. vengono motivate le ore sia per l’assistenza socio educativa che per l’insegnante di sostegno.
Questo è un diritto soggettivo perfetto che non può essere violato né da un sindaco, né da un’Amministrazione, né da un burocrate, né da un Piano di Zona Sociale.
“Nessuna concessione, nessun favore”: l’assistenza specialistica è un obbligo di legge, riconosciuto sulla base di certificazioni sanitarie.
La Corte Costituzionale ha sancito, con la sentenza 275/2016, che per l’assistenza specialistica, gli insegnanti di sostegno ed il trasporto scolastico non vi è vincolo di bilancio che tenga, questi servizi vanno erogati a prescindere.
Contro queste angherie e disparità è possibile fare ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc presso il Tribunale di competenza contro i Comuni o il Miur.