giovedì, Febbraio 19, 2026

Rubrica dell’avv. Corrado Spina: Compensi agli sportivi dilettanti esenti fino a 15.000 €

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ha operato una profonda revisione della disciplina dei rapporti di lavoro nel settore sportivo, superando la precedente qualificazione dei compensi sportivi dilettantistici come “redditi diversi” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR. La riforma ha introdotto la figura del “lavoratore sportivo”, riconducendo le relative prestazioni, a seconda delle modalità di esecuzione, nell’alveo del lavoro subordinato, autonomo (anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa) o autonomo occasionale. Per l’area del dilettantismo, il legislatore ha previsto un regime fiscale e contributivo di particolare favore, volto a sostenere il settore, pur subordinandone l’applicazione a precisi limiti e condizioni. Il cardine della nuova disciplina fiscale è rappresentato dall’art. 36, co. 6, del D. Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163/2022, il quale prevede “I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 Euro”. La norma, pertanto, introduce una soglia di esenzione fiscale fino a 15.000,00 Euro annui per i compensi percepiti dai lavoratori sportivi che operano nel settore dilettantistico. È importante sottolineare che tale importo non costituisce una franchigia, bensì un limite al di sopra del quale solo la parte eccedente concorre alla formazione del reddito imponibile del percipiente. Tuttavia, qualora lo sportivo dilettante  collabori  con più società Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) , l’art. 36, comma 6-bis, del medesimo decreto, ha introdotto un onere specifico in capo al lavoratore, ovvero quello di rilasciare  autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Di conseguenza, ogni ASD deve  ricevere l’autocertificazione aggiornata per evitare l’applicazione della ritenuta fino al raggiungimento della soglia. In assenza di tale documento, la Società Dilettantistica dovrà applicare le ritenute ordinarie sull’intero importo. Infatti, come specificato dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 14/2025, il sostituto d’imposta (l’associazione o società sportiva) applicherà la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20%,  solo sulla parte eccedente i 15.000,00 Euro, a condizione che il lavoratore abbia rilasciato la suddetta autocertificazione. Per concludere, il  legislatore ha previsto una forma di agevolazione per coloro che svolgono attività sportiva in favore di Società Dilettantistiche, i quali ricevono dei rimborsi spese che per non essere tassati non devono superare i 15.000 annui. 

Articolo di Corrado Spina

Avv. prof. a contratto Università dell’Aquila

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