Il giudice Gelsomina De Angelis, della Prima Sezione Civile del Tribunale di Salerno, ha messo la parola fine al contenzioso sulla gestione di Villa Maria. La sentenza, emessa il 22 giugno scorso, ha rigettato la domanda proposta dal Consorzio di cooperative Athena, confermando in toto la legittimità della risoluzione contrattuale attuata dall’ente comunale con la determinazione dirigenziale n. 1086 del 2 agosto 2024. La vicenda legale trae origine dalla procedura negoziata del marzo 2023, con cui il Comune aveva affidato provvisoriamente la gestione della casa albergo “Villa Maria” per 12 mesi per un importo di 744.000,00 euro. La gara veniva aggiudicata dal Consorzio di cooperative Athena mediante l’avvalimento contrattuale con la Società cooperativa La Speranza, che in fase esecutiva del contratto, l’ausiliaria (La Speranza) esercitò il recesso, lasciando di fatto il Consorzio Athena privo dei requisiti minimi obbligatori previsti dal bando. A seguito della risoluzione del legame con l’ausiliaria originale, il Consorzio Athena richiese di poter sostituire la ditta con altri partner (prima C.F. Servizi srl e poi Cooperativa Sociale Gialla). Tuttavia, il Dirigente del Settore Avvocatura del Comune di Battipaglia negò l’autorizzazione alla sostituzione, formalizzando il 2 agosto 2024 la decadenza dall’affidamento. La motivazione dell’Ente faceva perno sulla natura “tecnico-operativa” del requisito del personale, giudicato insostituibile in corso di esecuzione contrattuale per non violare la parità di trattamento tra i concorrenti. La decisione dei giudici di Salerno poggia su precise interpretazioni normative dell’allora vigente Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016). Nelle motivazioni della sentenza si legge che “i requisiti speciali di qualificazione devono essere posseduti senza soluzione di continuità dall’atto di presentazione della domanda fino alla completa esecuzione dell’appalto”. Il giudice, pertanto, ha sostenuto che Athena non ha provato di possedere i requisiti dell’organico internamente fin dall’origine. Il Tribunale, inoltre, ha ritenuto che la legge consente la sostituzione dell’ausiliaria solo se questa perde i requisiti o è colpita da motivi di esclusione. “Nel caso di specie, l’ausiliaria era in regola e la perdita del requisito è dipesa esclusivamente dal recesso subìto dall’ausiliata”. Quindi, sulla base di tali ragioni il Giudice di primo grado ha ritenuto legittimo il provvedimento dirigenziale della risoluzione contrattuale per la sopravvenuta carenza dei requisiti di qualificazione attiva direttamente.












