Battipaglia. La Circolare 7/E del 7 agosto 2026 dell’Agenzia delle Entrate interviene sul trattamento fiscale dei compensi per il lavoro sportivo e dei rimborsi riconosciuti ai volontari nell’ambito dello sport dilettantistico. Sul provvedimento si sofferma l’avvocato battipagliese Corrado Spina, patrocinante in Cassazione e professore a contratto presso l’Università dell’Aquila, evidenziando i principali aspetti applicativi della disciplina. Per i compensi derivanti da lavoro sportivo nell’area del dilettantismo viene confermata la non imponibilità fiscale fino a 15mila euro annui, secondo quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 36/2021. La disposizione riguarda i compensi derivanti da rapporti di lavoro subordinato, autonomo o da collaborazioni coordinate e continuative. La soglia è riferita alla natura dell’attività svolta e non alla specifica forma contrattuale adottata. Per gli importi superiori a 15mila euro, la parte eccedente concorre invece alla formazione del reddito secondo il regime fiscale previsto per la relativa categoria. La circolare fornisce indicazioni anche sui rimborsi forfettari destinati ai volontari sportivi, che possono arrivare fino a 400 euro mensili per le attività previste dalla normativa in occasione di manifestazioni ed eventi. Tali somme, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge, non costituiscono reddito per il volontario. Tra gli adempimenti richiesti rientra la comunicazione attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, oltre al rispetto delle condizioni previste per le attività e le tipologie di rimborso ammesse. Un ulteriore elemento riguarda il rapporto tra i rimborsi e la soglia dei 15mila euro. Pur non essendo tassati autonomamente entro i limiti previsti, i rimborsi forfettari possono concorrere alla verifica del superamento della soglia complessiva qualora il volontario percepisca anche compensi derivanti da lavoro sportivo. La Circolare 7/E richiama, inoltre, l’attenzione sulla necessità di verificare la coerenza degli statuti, l’effettiva attività svolta dagli enti e il corretto inquadramento dei rapporti. Le agevolazioni fiscali, pertanto, restano applicabili nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa e degli adempimenti richiesti.










