Battipaglia. Le società che possiedono “immobili merce” non devono pagare l’IMU, trovando definitivo riscontro nella giurisprudenza tributaria della Campania. La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 25647/2026 pubblicata il 21 settembre 2026, ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, confermando la solidità del diritto all’esenzione già sancito in sede di revocazione. La vicenda nasce da un contenzioso tra la società RDG Costruzioni S.r.l. e il Comune di Battipaglia. Inizialmente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) aveva negato l’esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita (i cosiddetti beni merce), concedendo solo una parziale compensazione con la TASI. Tuttavia, la svolta decisiva è arrivata con il ricorso per revocazione proposto dalla società ai sensi dell’art. 395 c.p.c.. La Corte tributaria campana, con la successiva sentenza n. 7996/2022, ha accolto l’istanza del contribuente accertando l’esistenza di un giudicato esterno. Tra le medesime parti, infatti, si era già formata una decisione definitiva sulla stessa questione giuridica, la quale riconosceva la spettanza dell’esenzione daccapo. Di conseguenza, i giudici di secondo grado hanno revocato la precedente decisione sfavorevole e stabilito che l’IMU sui beni merce non è dovuta. A fronte della sentenza di revocazione favorevole alla società – nel frattempo passata in giudicato – la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso principale che era stato precedentemente iscritto al n. 22846/2021. I giudici di legittimità, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026, hanno preso atto della cessazione della materia del contendere. L’ordinanza della Sezione Tributaria ha delineato i seguenti punti chiave sul piano del diritto: Sopravvenuta carenza di interesse poiché la sentenza d’appello impugnata è stata integralmente caducata e sostituita da una pronuncia favorevole che riconosce l’esenzione, il ricorrente non ha più alcun interesse concreto a coltivare il giudizio di legittimità. Attualità dell’interesse ad agire: L’interesse a impugnare deve sussistere non solo al momento della presentazione del ricorso, ma deve permanere fino al momento della decisione finale. Venendo meno l’atto impugnato, il processo si svuota di significato. Esclusione del doppio contributo: Trattandosi di una causa di inammissibilità sopravvenuta e non imputabile a un ricorso infondato fin dal principio, la Cassazione ha chiarito che non sussistono i presupposti per condannare il contribuente al pagamento del cosiddetto “doppio contributo unificato”. L’esito di questo lungo iter giudiziario blinda l’agevolazione per le imprese costruttrici del territorio, ribadendo che i fabbricati destinati alla vendita rimangono esenti dall’imposta municipale propria qualora ne ricorrano i presupposti di legge, e che il giudicato già ottenuto non può essere ignorato dai successivi accertamenti.









