Bollo auto, verificate la prescrizione. Bisogna fare molta attenzione alle ingiunzioni pagamento, con modalità di cui al R.D. n.639/1910, notificate dall’Agente di Riscossione per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità. Infatti, il diritto dell’ente impositore si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento” (art.5 del D.L. 953/82, così come modificato dall’art.3 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86). In tema di bollo auto, oltre all’avviso di accertamento, anche la cartella di pagamento deve essere notificata entro il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Secondo la Suprema Corte, pertanto, la notifica di un avviso di liquidazione e/o accertamento non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo (in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale). Molte volte la richiesta di pagamento avviene quando sono decorsi i termini, richiesta legittima se non si eccepisce la prescrizione all’ente impositore dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, con il preliminare tentativo di mediazione obbligatoria, essendo condizione di procedibilità.
Avv. Carmine Galdi
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