venerdì, Giugno 2, 2023

Pignoramento pensioni, solo dopo l’accredito sul conto

Interessante pronuncia della Corte Costituzionale in tema di pignoramento delle pensioni, la quale con Sentenza n. 12 del 31 gennaio 2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 6, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile),  nella parte in cui non prevede che l’ottavo comma dell’art. 545 del codice di procedura civile, si applichi anche alle procedure esecutive aventi ad oggetto prestazioni pensionistiche pendenti alla data di entrata in vigore di detto decreto-legge.

L’art. 545 co. c.p.c. prevede che “ Le somme dovute a titolo di stipendio, salario,  nonché a titolo di pensione, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dalla legge”

Tale norma disciplina tutte le procedure esecutive successive al 27 giungo 2015, mentre per quelle precedenti si applicava la regola che non prevedeva né limiti né la differenza tra prima e dopo il pignoramento.

Nel caso di specie, quando la pensione viene accredita sul conto corrente e risulta un saldo attivo, la successiva notifica del pignoramento presso terzi determina per la banca una dichiarazione positiva in favore del creditore, poiché le somme ormai sono nella disponibilità del debitore.

Quando, invece, il procedimento esecutivo è notificato prima dell’accredito della pensione, unica risorsa economica del debitore, il pignoramento delle somme può essere eseguito solo nei limiti di legge, ovvero negativo se siamo in presenza di una pensione sociale, o nei limiti di un quinto per la parte eccedente il “minimo vitale”, determinato per il 2019 in 686,98 Euro.

Per fare un esempio, con una pensione di 1.000 Euro, detratto l’importo di 686,98 Euro, il creditore può  pignorare solo un quinto di 313,02 Euro, ovvero 62,60 Euro mensili.

La Sentenza, interviene in maniera retroattiva in quanto vi era una disparità di trattamento tra chi avesse ricevuto la notifica del procedimento esecutivo prima del 27 giugno 2015, ove in tal caso si applicava solo la prima parte dell’ottavo comma, pignoramento dall’intera somma, e chi invece avesse ricevuto la notifica dopo tale data, ove si applica il pignoramento nei limiti di legge.

La Corte Costituzionale, pertanto, nel valutare il necessario bilanciamento degli interessi in gioco, ha ritenuto che debba prevalere la protezione del pensionato, sul cui conto corrente viene accreditato soltanto la pensione sociale mensile.

Per concludere, da oggi in poi il pignoramento della pensione segue per tutti le regole  previste della legge 6 agosto 2015 n. 132 che ha modificato l’art. 545 co. 8 c.p.c.

                        avv. Corrado Spina

   prof. a contratto Università di Salerno


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