Capita spesso che il conduttore paghi regolarmente il canone di locazione ma non è in regola con i versamenti degli oneri accessori, in particolare delle bollette condominiali. Allora, l’inadempiente si può definire moroso? Si può agire per la risoluzione del contratto e lo sfratto? Preliminarmente, bisogna precisare che nei confronti del condominio l’obbligato principale resta il proprietario dell’immobile. E’ scontato, dunque, che se non paga il conduttore, sarà il locatore a dover pagare le bollette arretrate e dopodiché potrà rivalersi nei confronti del conduttore. Adesso chiarito questo aspetto, veniamo a capire se il furbetto può essere sfrattato. Dobbiamo distinguere se trattasi di un rapporto contrattuale avente per oggetto la locazione di un immobile ad uso abitativo o ad altro; infatti, la legge 392/78, all’art. 9, sancisce che … qualora il conduttore di bene immobile ad uso abitativo non corrisponda i canoni accessori (quindi anche il pagamento delle spese condominiali) ed il debito superi la somma di due canoni mensili per la locazione si configura lo stato di morosità. A questo punto, il proprietario dell’immobile dovrà richiedere al conduttore, a mezzo lettera raccomandata a/r, di provvedere al pagamento dovuto, concedendogli altri 2 mesi. Nel caso di silenzio assoluto potrà richiedere la risoluzione del contratto ed avviare il procedimento per il rilascio del immobile; il conduttore, potrà chiedere un termine di 90 giorni per pagare o per ridurre il proprio debito al disotto delle due mensilità di canone ed evitare di essere cacciato. Cosa invece diversa è per gli immobili ad uso non abitativo, in questo caso la legge non prevede alcunché ed i giudici solitamente valutano il caso concreto ed applicano la norma per analogia. Naturalmente questa situazione può essere disciplinata anche contrattualmente e quindi il Tribunale è vincolato a far rispettare i patti sottoscritti.










