La domanda più ricorrente tra i pensionati è: ma la pensione può essere pignorata? La risposta è si, i creditori possono pignorarla fino a un quinto. Trattenuta, comunque, che deve assicurare il cosiddetto minimo vitale pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà. E’ bene fare un esempio pratico per i non addetti ai lavori. Nel 2019 l’assegno sociale è di Euro 457,99, diviso 2 è uguale ad Euro 229. Pertanto, la somma dell’assegno sociale più la sua metà è uguale ad Euro 686,98. Cosa significa se un pensionato percepisce 750,00 Euro mensili? Semplice: Euro 750,00 – 686,98, = Euro 63,00 x 1_5= E. 12,6 (quindi risulta pignorabile mensilmente solo la quinta parte). Non vale questa regola invece per i debiti con l’Agente della Riscossione (fisco) cioè a cartelle esattoriali non pagate. In questi casi la quota della pensione pignorabile è un decimo: se la pensione non supera 2.500 euro; un settimo: se la pensione supera 2.500 euro ma non supera 5.000 euro; un quinto: se la pensione supera 5.000 euro. Questo pignoramento è detto presso terzi, in quanto il creditore procedente si rivolge a un terzo creditore del debitore per recuperare quanto vantato. Non si possono in ogni caso toccare la pensione sociale, dovuta ai poveri, e quelle di invalidità (compreso l’accompagnamento).