La Legge Regionale della Campania, la n.13 dell’8 luglio del 2019 ha stabilito l’obbligo di misurare la concentrazione di gas Radon in tutte le attività a piano terra. Fanno eccezione solamente i locali residenziali ed i vani tecnici per impianti. Al termine della misura annuale è obbligatoria la trasmissione dei risultati al Comune e all’ARPAC. La mancata attuazione comporta la sospensione della certificazione di agibilità del locale. A livello mondiale, il Radon è considerato il contaminante radioattivo più pericoloso negli ambienti chiusi in quanto, accumulandosi all’interno degli ambienti di vita, è la principale causa di tumore al polmone dopo il fumo. La legge prescrive la misura di radon, su tutta la Campania, per tutti i luoghi accessibili al pubblico. In particolare per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra, aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva tramite rivelatori a tracce nucleari. La misura deve essere determinata come valore medio ponderale di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale. Entro 18 mesi dal 16/07/2019 (ovvero entro il 16/01/2021) ogni attività suddetta è obbligata ad inviare al Comune e all’ARPAC i risultati delle misurazioni annuali della concentrazione del gas Radon all’interno del proprio locale. In caso di mancata trasmissione delle misurazioni il Comune provvede a intimare con ordinanza la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di agibilità. Il che significa non poter più svolgere l’attività all’interno del locale poiché ritenuto inagibile.









