Differimento urgente delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili e penali fino al 22 marzo 2020. Udienze rinviate d’ufficio a data successiva, fatta eccezioni per quelle indicate all’articolo 2, comma 2, lettera g) del decreto legge (quelle urgenti). Sono, pertanto, sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Il D.L. stabilisce anche che per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute.