Dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale arrivano nuove precisazioni sul bonus 150 euro. L’aiuto previsto dal Decreto Aiuti-ter servirà a rendere meno amara l’inflazione e il caro bollette. L’Inps, con la circolare n.116 dello scorso 17 ottobre, ha fornito le specifiche per l’erogazione del bonus. L’indennità spetta ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico e degli agricoli, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1538 euro. I potenziali beneficiari vengono esclusi se risultano essere già percettori di pensioni, assegni sociali e reddito di cittadinanza. Per ottenere il bonus “bisognerà fornire il proprio datore di lavoro di una dichiarazione di responsabilità”.
Non si dovrà quindi essere titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione ovvero di non appartenere a un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza. Queste categorie di cittadini non sono escluse dal bonus: sarà direttamente l’Inps a erogare nel mese di novembre 2022 l’indennità una tantum.
L’indennità spetta nella misura piena dei 150 euro anche a chi ha un contratto part-time e a chi lavora in somministrazione, alle dipendenze di un datore pubblico o privato. Il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità da parte del datore di lavoro verrà compensato attraverso la denuncia UniEmens.
L’indennità non può essere riconosciuta, anche in presenza di rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Inps.
Il bonus spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. Significa che la dichiarazione andrà inviata solamente al datore di lavoro che andrà poi a erogare il bonus in busta paga
L’indennità una tantum di 150 euro non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Cosa si intende per “retribuzione imponibile”
La regola generale è che l’imponibile contributivo si calcoli tenendo conto di tutte le somme che vengono corrisposte al lavoratore quale compenso della sua attività lavorativa.
Fermo restando il minimale contributivo, rientrano, pertanto, nella base di calcolo dei contributi previdenziali:
• la paga base;
• l’indennità di contingenza e l’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione);
• gli scatti di anzianità;
• i compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario;
• i compensi percepiti a titolo di provvigione;
• il superminimo;
• le mance;
• le partecipazioni agli utili;
• le somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore durante i periodi di assenza dal lavoro, anche qualora si tratti di somme corrisposte a integrazione di quanto già corrisposto al lavoratore dalle gestioni previdenziali o assistenziali (come nel caso delle indennità di malattia, maternità, infortunio, ecc.);
• le somme periodicamente corrisposte al lavoratore a titolo di patto di non concorrenza;
• i compensi in natura (il cui valore viene determinato, ai sensi dell’art. 9, co. 3, D.P.R. n. 917/1986, in base al prezzo o al corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi), fatte salve talune eccezioni espressamente indicate dal legislatore (come le c.d. stock option).