sabato, Settembre 14, 2024

Battipaglia. Il TAR: “Illegittimo il diniego del dirigente ad Agribuccoli srl sulla ritipizzazione urbanistica. L’avv. Belmonte commenta il provvedimento

“Il provvedimento di rigetto alla istanza di ritipizzazione urbanistica” opposto dal Comune di Battipaglia alla società Agribuccoli srl di proprietà De Rosa – Villani, difesa dall’avvocato Marcello Giuseppe Feola, “ non solo viola il suddetto obbligo di ripianificazione dell’area, ma si risolve sostanzialmente in un illegittimo arresto procedimentale”.

Con questa motivazione il Tribunale Amministrativo di Salerno ha annullato il provvedimento di diniego n. 6 del 12 marzo 2024, a firma del Dirigente del Settore “Governo del Territorio”.

Il Collegio giudicante inoltre ha rimarcato ulteriormente l’incompetenza del dirigente dell’ufficio tecnico all’adozione di provvedimenti relativi all’esercizio dei futuri poteri pianificatori, i quali – secondo il TAR – rientrano nelle prerogative del Consiglio Comunale.

Il Presidente Nicola Durante, il Consigliere Olindo Di Popolo e il referendario estensore della sentenza Laura Zoppo, bocciano la tesi dell’Ufficio tecnico che ha giustificato l’inerzia amministrativa in quanto sarebbe imminente l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale (adottato nel 2022 e annullato in autotutela nel 2023).

Sul tema tecnico ma altrettanto interessante per la pianificazione urbanistica cittadina, battipaglia1929.it ha chiesto una breve riflessione all’avvocato amministrativista Ferdinando Belmonte: “Benché fosse ampiamente prevedibile l’esito e la motivazione della sentenza del TAR di annullamento del provvedimento di diniego – tra le altre cose noto perché doverosamente pubblicato in Albo Pretorio in quanto attinente alla materia urbanistica – ciò che mi lascia perplesso è la motivazione opposta dal Comune in quanto con la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale (finalizzata esclusivamente al soddisfacimento di interessi pubblici) permane comunque, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell’impianto cimiteriale, il vincolo conformativo di inedificabilità assoluta (e inderogabile) di cui all’art. 338, comma 1, del Regio Decreto n. 1265/1934.

Illuminante è la sentenza del Consiglio di Stato, n. 6273 del 27 giugno 2023 che desidero rendere pubblica ai lettori: “Il vincolo cimiteriale, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti. (…) Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è, poi, soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338, (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti), mentre resta, come detto, utilizzabile nel solo interesse pubblico – come valutato dal legislatore nell’elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione – la procedura di riduzione della fascia inedificabile”.

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