Battipaglia. L’avv. Alessandro Grimaldi (nella foto in basso), capo staff della sindaca Cecilia Francese, impugna dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Sezione di Salerno – il provvedimento del dirigente dei servizi finanziari che l’ha decretato decaduto da vincitore del concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di Specialista in attività amministrative – Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione presso il Comune di Battipaglia. L’esclusione è giunta a seguito di un parere formulato dall’ufficio legale del Comune, che ha ritenuto Grimaldi aver violato l’art. 3 – comma 1, lett. g) del bando pubblico per la partecipazione al concorso. In effetti avrebbe dovuto dichiarare, e non l’ha fatto, di aver patteggiato nel 1990 una pena che lo ha visto condannato a 5 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale. Secondo il proprio difensore, l’avvocato Marcello Fortunato, non avrebbe dovuto fare alcuna dichiarazione perché la pena è al di sotto dei 2 anni ed inoltre il Comune non avrebbe avviato il procedimento di esclusione, negando all’interessato il contraddittorio. La difesa ha formulato anche istanza di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione. Si è costituito nel contenzioso, con atto volontario ad opponendum, il consigliere comunale di minoranza Gaetano Marino (nella foto in alto), rappresentato e difeso dall’amministrativista Ferdinando Belmonte. L’avv. Belmonte ritiene infondato il primo motivo di ricorso dell’Avv. Grimaldi che lamenta l’omessa comunicazione del procedimento della sua esclusione. L’amministrativista battipagliese sostiene che la mendacità delle dichiarazioni “ha reso doverosa e vincolata l’esclusione (del ricorrente), che dunque non avrebbe potuto in alcun modo giovarsi delle interlocuzioni procedimentali con l’Amministrazione”. Infondati in fatto in diritto – secondo la difesa del consigliere Marino – anche il secondo e le terzo motivo del ricorso: “il bando di concorso prevedeva in modo chiaro ed inequivocabile di dichiarare se il candidato avesse o meno precedenti penali”. Dato, quest’ultimo, omesso dal ricorrente. Secondo l’avv. Belmonte, inoltre, “l’effetto escludente dal concorso non si ha già dalla esistenza dei precedenti penali ma, per quanto previsto dall’art.8 del bando, dalla irregolarità o incompletezza della domanda di partecipazione nella parte in cui l’avv. Grimaldi ha mancato di dare conto della esistenza di precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale”. Vi è di più il ricorrente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente, e non l’ha fatto, la lex specialis statuita nell’art. 3, lett.g) del concorso pubblico, contestando la lesività nei propri riguardi. Belmonte ritiene infondata anche la istanza cautelare per insussistenza sia del fumus bonis iuris (… è talmente evidente la infondatezza che l’interveniente chiede che il Giudice valuti di pronunciare c.d. sentenza breve..) sia del periculum in mora (… il Grimaldi lavora come capo staff della sindaca al Comune di Battipaglia …). Il Tar si pronuncerà nell’udienza fissata per il prossimo 28 ottobre.









