Battipaglia, stop alle notifiche dei verbali stradali per gli enti esterni: mancano i messi comunali

A partire dal 15 luglio 2026, il Comune di Battipaglia sospenderà temporaneamente il servizio di notifica dei verbali per violazioni al Codice della Strada richiesto da altre Pubbliche Amministrazioni. La decisione, formalizzata dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 145 del 30 giugno 2026, si è resa necessaria a causa della carenza di personale, in attesa che vengano espletate le nuove procedure di reclutamento per i messi comunali. Per tutti gli atti che perverranno oltre la data di scadenza, Palazzo di Città assicurerà esclusivamente il deposito presso la Casa Comunale per i soggetti irreperibili. Di seguito sono riportati i dettagli del provvedimento e le linee guida operative stabilite dall’amministrazione per gli enti terzi. Il Settore Amministrativo – Servizi Generali del Comune ha riscontrato l’impossibilità di far fronte alla mole di richieste esterne con l’attuale organico. Come specificato nell’avviso pubblico firmato dal Dirigente, lo stop rimarrà in vigore fino a quando non si concluderanno le attività di selezione e assunzione di nuove figure professionali da destinare al ruolo di messo comunale. Tutti i verbali stradali inviati da altre P.P.A.A. dopo il 15 luglio saranno rispediti al mittente con l’indicazione formale del provvedimento di sospensione. Per evitare la scadenza dei termini di notifica, il Comune invita formalmente le amministrazioni interessate ad avvalersi dei mezzi alternativi previsti dalla legge: Servizio Postale ordinario: utilizzo prioritario della notifica tramite posta secondo le modalità della legge n. 890/82. Deposito ex art. 143 c.p.c.: qualora il destinatario risulti sconosciuto o trasferito presso un domicilio irreperibile dopo il tentativo postale, gli enti potranno richiedere il solo deposito dell’atto presso la Casa Comunale dell’ultima residenza conosciuta. Il Comune ha precisato che i controlli sulle richieste di deposito saranno estremamente rigidi, in linea con le direttive del Ministero dell’Interno (Circolari n. 300/A/9707/21/127/29 e n. 300/A/2103/17/127/29). Per ottenere il deposito ex art. 143 c.p.c., le amministrazioni dovranno: Allegare obbligatoriamente la relata postale che attesta l’effettiva irreperibilità del cittadino. Dimostrare di aver consultato preventivamente la banca dati dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) per verificare l’ultimo indirizzo utile o la sede legale. Le istanze che risulteranno incomplete o prive della documentazione postale a supporto non verranno lavorate e saranno immediatamente restituite all’ente mittente.

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