Il decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 e convertito nella legge 11 febbraio 2019 n. 12 (Decreto semplificazione), ha modificato l’art. 495 c.p.c. in tema di conversione del pignoramento nella parte in cui determina i criteri per individuare la somma da depositare congiuntamente all’istanza, la durata massima ed i presupposti per la decadenza dalla conversione. Il ricorso alla conversione, ovvero sostituire una somma di denaro al bene pignorato, risponde all’esigenza di evitare l’immobilizzazione dei beni, allorquando il debitore vuole versare del denaro, ma non intenda farlo al di fuori del processo e ciò per avere un controllo del giudice in merito all’ammontare del credito. A questa facoltà si deveaggiungere anche la possibilità del pagamento rateale, che consente al debitore di ottenere la dilazione del pagamento ed una maggiore tolleranza nel rispettare la singola scadenza. Si ricorda, che la conversione, in presenza dei requisiti di legge, costituisca un diritto del debitore, non sottoposto pertanto ad opposizione dei creditori o a valutazione discrezionale del giudice. Pertanto il nuovo art. 495 co. 2 c.p.c così prevede”Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un sesto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento”. Mentre il co. 4 stabilisce “ Il giudice con la stessa ordinanza può disporre, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi la somma determinata” Il co. 5, invece, recita“ Quando il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche di una sola delle rate previste, le somme versate fanno parte dei beni pignorati” Le modifiche, dovute anche alla crisi economica,sono intervenute in favore del debitore, il quale a partire dal 13 febbraio 2019 può convertire il bene versando all’inizio solo un sesto della somma (prima un quinto), rateizzare il pagamento in 48 mesi (prima 36) ed infine ritardare la singola rata fino ad un massimo di trenta giorni (prima quindici) dalla scadenza. La somma, tuttavia, è pari, oltre alle spese di esecuzione, all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. Per cui, è opportuno quando è possibile intervenire prima che inizi la procedura esecutiva, in quanto se da un lato vi è la possibilità di rateizzare il pagamento dall’altro bisogna valutare le ulteriore spese dovute per il processo esecutivo. Per concludere, siamo in presenza di piccole modifiche che al tempo stesso possono diventare molto utili per i tanti debitori, che pur di onorare le proprie obbligazioni pecuniarie sono disposti a fare ulteriori sacrifici, con un pagamento iniziale di minore impatto economico, con un prolungamento delle rate e con una maggiore tolleranza nelle scadenze.
avv. Corrado Spina
prof. a contratto Università di Salerno










