Scuola e disabilità, il sostegno deve coprire la completa copertura delle ore settimanale

Il diritto allo studio, all’integrazione e all’educazione è un diritto soggettivo inviolabile, non suscettibile di discrezionalità o affievolimento da parte dell’Amministrazione Scolastica. E’ giurisprudenza consolidata che “in tema di sostegno all’alunno in situazione di handicap, il “piano educativo individualizzato”, definito ai sensi dell’art. 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili. Quindi, la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario. I Tribunali Civili italiani nelle condannare il MIUR all’immediata attribuzione della completa copertura delle ore di sostegno settimanale dovute agli alunni ha più volte precisato che “le doglianze presentate dalle Amministrazioni convenute relative alla carenza di personale appaiono, nel caso concreto, irrilevanti, in quanto spetta al Ministero convenuto predisporre tutte le misure per assicurare agli alunni portatori di handicap il diritto all’istruzione, senza – è opportuno sottolinearlo – che l’assegnazione delle necessarie risorse ad uno studente si traduca nella privazione delle stesse ad altro studente altrettanto meritevole”. Il dirigente scolastico deve cioè chiedere, per l’Istituto di cui è responsabile, l’assegnazione degli insegnanti di sostegno in numero corrispondente a quanto necessario per la copertura delle ore da attribuire. Ricevuta la “risposta” degli Uffici scolastici, ovvero dopo che gli è stato comunicato quanti insegnanti di sostegno tali Uffici hanno assegnato all’Istituto, il dirigente scolastico può disporre delle ore di insegnamento dei singoli insegnanti di sostegno indicati dall’Ufficio scolastico, ovvero può disporre di 25 ore per insegnante se si tratta di scuola dell’infanzia, di 22 ore per insegnante se si tratta di scuola primaria e di 18 ore per insegnante se si tratta di scuola secondaria. A questo punto, il dirigente deve attribuire con propri atti formali  le ore spettanti ai singoli alunni disabili. Purtroppo, come per l’Assistenza Specialistica, l’Amministrazione Scolastica viola il diritto soggettivo perfetto degli alunni disabili non garantendo le ore stabilite nel Piano Educativo Individualizzante (P.E.I.). Quindi, non resta altra scelta ai genitori rivolgersi all’Autorità Giudiziaria competente, che “Ordinerà” alla Scuola di provvedere ad adeguare le ore di Sostegno.

Avv. Carmine Galdi

carminegaldi@virgilio.it


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