Il diritto al sepolcro nasce in virtù di una concessione amministrativa, da parte della Pubblica Amministrazione, di un’area di terreno demaniale in un cimitero pubblico, consentendo al privato concessionario di realizzare, al di sopra o al di sotto del suolo, una costruzione destinata a raccogliere e custodire i resti mortali dei defunti. Il diritto di sepolcro si distingue in diritto primario, cioè il diritto ad essere seppellito (jus sepulchri) o di seppellire altri in un dato sepolcro ( jus inferendi mortuum in sepulchrum) e in diritto secondario, cioè nella facoltà, per i discendenti del seppellito, di accedere al mausoleo e di proporre opposizione ad ogni trasformazione che determini il formarsi di un pregiudizio, una violazione o un oltraggio alla tomba. Nel sepolcro individuale il diritto ad essere ivi sotterrato compete a colui che sul sepolcro medesimo vanti un diritto di natura reale. Invece, con l’espressione sepolcro collettivo ci si riferisce a quelle strutture destinate a raccogliere i corpi esanimi di più persone. La natura strettamente personale del diritto che compete ai titolari del sepolcro collettivo impedisce, infatti, che dell’oggetto di quel diritto possano beneficiare terzi estranei, con la conseguenza che il sepolcro viene a presentare un carattere di incommerciabilità. Lo jus sepulchri, nel sepolcro gentilizio o familiare, è attribuito in base alla volontà del fondatore in stretto riferimento alla cerchia dei familiari presi in considerazione come destinatari del sepolcro stesso (Cass. civ., sez. II, 29 gennaio 2007, n. 1789). Detto diritto si trasforma da familiare in ereditario solo con la morte dell’ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto per l’ulteriore trasferimento alle ordinarie regole della successione mortis causa (Cass. civ., sez. II, 29 maggio 1990, n. 5015).
Avv. Carmine Galdi
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