“Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”. Leggendo testualmente l’art. 2046 c.c. fa desumere che sono responsabili i genitori per Culpa in educando dei danni che il minorenne cagionerà a terzi. Nel caso in cui l’evento dannoso si verifichi in orario e luogo scolastico, si è in presenza di una responsabilità degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per culpa in educando e per culpa in vigilando (essendo soggetti titolari del dovere di educare e controllare gli studenti) aggravata poiché la presunzione di colpa si può superare solo previa dimostrazione di aver vigilato bene o del caso fortuito (Ai sensi dell’art. 28 Cost. si legge testualmente che: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” L’art. 2048, 2° comma c.c. prevede che: “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.) Se il fatto o i fatti criminosi quindi si verificano a scuola ne rispondono i docenti a cui il minore è affidato per Culpa in vigilando ed educando, nel caso non si possa dimostrare che l’insegnante non abbia mai abbandonato la classe, il laboratorio, la palestra, l’auditorium, o durante una gita scolastica non sia mai venuto meno ai suoi doveri di vigilanza e non abbia potuto impedire il fatto. La capacità di intendere e volere si acquisisce con la maggiore età fissata al compimento dei 18 anni, ex art. 2 c.c.. In ambito penalistico sussiste invece l’assoluta non imputabilità del minore di anni 14. Ai sensi dell’art. 2048 c.c. rubricato “Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte” si sostiene che: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. … Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.”Pertanto, i genitori risultano responsabili civilmente per atti illeciti posti in essere dal figlio minorenne capace di intendere e di volere ogni volta che non esercitano la vigilanza in modo adeguato all’età del minore nell’ottica della prevenzione o dell’impedimento dei comportamenti sbagliati.