Condominio, ascensore per disabile nessuno può opporsi

L’installazione di un ascensore in un edificio che ne è privo, dovendosi solitamente inserire o nelle casse delle scale o in un cortile di proprietà del condominio, è solitamente classificato come innovazione ai sensi dell’art. 1120 c.c. Con l’introduzione dell’art. 78 del D.P.R.  n. 380/2001 – concernente l’eliminazione delle barriere architettoniche – il legislatore ha previsto delle facilitazioni per l’approvazione di quelle innovazioni – come gli ascensori – che appunto agevolano gli spostamenti delle persone affette da handicap. Pertanto, sin da prima dell’ultima riforma, tali innovazioni potevano deliberarsi con una maggioranza agevolata (quella del vecchio art. 1136, secondo e terzo comma c.c. ante lege n. 220/2012) e potevano essere installate, anche a prescindere dall’approvazione dell’assemblea condominiale, purché non rendessero le parti comuni interessate dell’installazione inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino o comportassero una menomazione dell’utilità originaria dei luoghi comuni – in tale caso ovviamente l’innovazione andava considerata di proprietà esclusiva dei condomini che ne sostenevano le spese di installazione e gestione. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, destinata a fare scuola (n. 9101 del 12 aprile 2018) riguarda un condomino disabile che aveva avviato dei lavori per l’abbattimento del muro perimetrale, posto sul ballatoio di una rampa di scale, per installare la porta d’ingresso di un ascensore. Ma gli altri condomini avevano chiesto e ottenuto la sospensione dei lavori e il ripristino dello “status quo”. Dopo una serie di ricorsi, la Cassazione si è espressa dando ragione al condomino disabile, responsabile dell’intervento. La Cassazione ha sentenziato che l’uso dell’ascensore è indispensabile al disabile per poter accedere alla propria abitazione, e la sua installazione non comporta alcun pericolo per la stabilità dell’edificio e non ne compromette il decoro architettonico. Alla base del pronunciamento della Corte vi è il riferimento normativo unico in tema di eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero la legge 13 del 1989 che costituisce l’espressione di un principio di solidarietà sociale affiancato, come nel caso specifico, a quello di solidarietà condominiale.  


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