Quando alcuni beni sono in comune tra più soggetti può capitare (anzi capita molto spesso) che solo qualcuno dei comproprietari (o anche solo uno di questi) abbia la disponibilità dei beni. In altri termini, capita che alcuni dei beni in comune sono “usati” (o sono “in godimento”) solo da alcuni dei comproprietari. I motivi che possono portare alla creazione di questa situazione di godimento “esclusivo” possono essere i più vari, si pensi all’ipotesi in cui si apre una successione mortis causa e nell’asse ereditario è compresa solo la casa familiare abitata da uno dei figli del de cuius (di solito il più piccolo dei figli) il quale continua ad abitare la casa anche dopo la morte dei genitori, con l’assenso degli altri fratelli, i quali si erano, precedentemente, trasferiti in altre abitazioni di loro proprietà esclusiva. Oppure, si pensi al terreno ad uso agricolo lasciato da genitori in eredità a più fratelli, ma coltivato solo da uno di questi. Indipendentemente dal motivo per il quale si è creata questa sorte di godimento esclusivo del bene in comune, è opportuno chiarire che per uso esclusivo si intende non solo la mera abitazione della casa da uno degli eredi, ma anche la gestione dell’immobile (es. locazione) dello stesso. In queste ipotesi gli altri eredi hanno diritto ad avere da colui che abita l’immobile un “risarcimento” per il mancato godimento della propria quota ereditaria o hanno diritto ad avere la propria quota dei frutti prodotti dall’immobile (si pensi ai frutti civili come ad esempio il canone di locazione o ai frutti naturali derivanti dalla coltivazione diretta del fondo). In queste situazioni, di solito, la questione della “quantificazione” del godimento esclusivo sorge al momento della divisione del bene comune, poiché i soggetti che non hanno goduto del bene, di fatto, anche se ottengono il valore della loro quota, non ottengono nessun “contro” valore per non aver goduto della loro quota di immobile, mentre, colui che ha goduto della sua quota e della quota degli altri, di fatto, è avvantaggiato. E’ opportuno specificare che per far “quantificare” il mancato godimento dell’immobile o la quantificazione dei frutti tratti dal godimento dell’immobile la questione deve essere espressamente posta al momento della divisione.










